Polizze e finanziamenti: Parte seconda - Il Broker.it

Polizze e finanziamenti: Parte seconda

Eccoci tornati con l’approfondimento sul tema delle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI). Nella scorsa uscita, abbiamo focalizzato i temi salienti circa la nota che le associazioni ABI, ANIA E ASSOFIN avevano prodotto al fine di agevolare l’interpretazione delle misure fornite dagli Organi di Vigilanza (OdV).
Seguito questa comunicazione, IVASS e Banca d’Italia hanno fornito alcuni chiarimenti su alcuni esempi di concreta applicazione delle misure di tutela.IVASS BANCAITALIA
Nel documento prodotto dalle Associazioni venivano esemplificate alcune misure per rendere maggiormente adeguati alle caratteristiche ed esigenze dei destinatari. Mentre per le prime quattro soluzioni proposte, gli OdV hanno espresso pareri positivi, per l’ultima ovvero quella della “garanzie rotanti”, IVASS e Banca d’Italia hanno constato che la stessa, essendo analoga a quella attualmente in vigore e quindi oggetto di criticità, non sia in linea con quanto richiesto nella comunicazione del 26 agosto scorso.
Nella lettera congiunta si è trattato anche della sezione “Durate, esclusioni, rivalse, carenze e franchigie”, in questa parte gli OdV hanno ribadito, commentando positivamente le prime due soluzioni, ovvero “durata della copertura, di norma, allineata a quella del finanziamento” e la “proposta di contratti pluriennali o con tacito rinnovo” precisando però “solo nel caso di medesime condizioni di polizza”, come l’intento della Lettera fosse quello di riequilibrare i contenuti a favore del cliente. Gli OdV hanno inoltre comunicato che il solo rafforzamento dei presidi di trasparenza e di sottoscrizione di specifiche clausole da parte dei clienti, non sia sufficiente a soddisfare le richieste avanzate.
Relativamente alla sezione della Dichiarazione di buono stato di salute (DBS), la lettera congiunta degli OdV ha espresso un parere positivo purché tale dichiarazione non sia un documento predefinito da sottoscrivere ma sia basata su un questionario con una serie esaustive di malattie. Inoltre, in caso di risposta affermativa in qualche patologia, si potrebbero creare contrasti e contenzioni circa il nesso di causalità tra malattia pregressa e l’effettiva causa del sinistro oltre che la non adeguatezza del contratto sottoscritto in quanto esclusa la garanzia con la maggiore esigenza di copertura.
Il punto relativo al rimborso dei premi non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento ha avuto come osservazione di IVASS e Banca d’Italia, la concreta applicazione delle misure disposte nella comunicazione iniziale. Per renderlo possibile sarebbe necessario attivare dei flussi informativi e dei processi tra chi eroga il finanziamento e le imprese di assicurazione. Tali procedure, all’atto dell’estinzione anticipata, porterebbero immediatamente a conoscenza dell’impresa l’avvenuta chiusura del finanziamento e le consentirebbero di attivarsi immediatamente per riconoscere il premio non goduto al cliente. Gli OdV hanno inoltre evidenziato come sarebbero necessari accordi particolari in caso di interruzione di rapporto di partnership tra banche e imprese di assicurazioni.
Ultimo punto trattato nella risposta alla lettera delle Associazioni del 22 ottobre scorso, è quello relativo alla vendita combinata finanziamenti/polizze. Su questo tema gli OdV sono inamovibili rispetto a quanto dichiarato nella Lettera non lasciando spazio ad ulteriori alternative per il rimborso del premio. Sempre in tema di restituzione premio IVASS e Banca d’Italia hanno richiamato l’articolo 49 del Regolamento n. 35 del 2010 che recita: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento
del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

  1. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.”

IVASS e Banca d’Italia hanno accolto la richiesta di estensione dei termini di adeguamento inoltrata dalle associazione di ulteriori 30 giorni, fatta salva la data finale di realizzazione del piano di allineamento fissata nel 22 febbraio 2016.
Chi avesse piacere di leggere il documento completo può visionarlo cliccando qui o visitando il sito www.ivass.it
 
La redazione – Federico Savoca.

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