Eccoci con l’ultimo contributo dell’anno 2014 dell’Avv. Gian Carlo Soave. Lo aspetteremo nuovamente a Gennaio del prossimo anno.
Domanda: Gentile Avvocato ho letto il suo articolo sul mancato pagamento del premio assicurativo e volevo chiederle se l’assicurazione copre il sinistro da circolazione stradale che si è verificato il giorno stesso in cui il premio è stato pagato, ma dopo il periodo dei 15 giorni.
Risposta: Per dare corretta risposta al nostro gentile lettore è opportuno in primo luogo comprendere se l’omesso pagamento riguardi il pagamento del premio pattuito in unica soluzione o la prima rata, ovvero ci si riferisca alle rate successive.
E’ importante individuare esattamente il momento in cui avviene il pagamento del premio e gli effetti conseguenti a detto pagamento.
Analizziamo sinteticamente le singole ipotesi.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
In questa ipotesi la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel contrassegno.
Se, invece l’omesso pagamento riguarda i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nell’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata successiva alla prima, l’effetto sospensivo dell’assicurazione cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato.
Nel caso proposto dal nostro lettore quindi la garanzia assicurativa non è operante poichè il premio (presumo successivo al primo) è stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici e il sinistro si è verificato il giorno stesso del pagamento.
Spesso accade, quando il premio venga pagato dopo il quindicesimo giorno, che nel certificato di assicurazione venga riportata la data ed ora del pagamento del premio.
Attenzione: l’indicazione della data ed ora contenuta nel contrassegno non ha efficacia anticipatoria del contratto e non deroga la disciplina legale, secondo cui la riattivazione della garanzia si verifica dopo le ore ventiquattro del giorno del pagamento.
E’ fatta salva, tuttavia, l’espressa pattuizione scritta anticipatoria degli effetti contrattuali, che non può essere costituita dalla mera indicazione della data ed ora di pagamento, ma deve essere espressamente indicato data ed ora di decorrenza della copertura.
Infatti, in difetto si applica la disposizione dell’art.1899 c.c., secondo la quale “l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso”.
0 Comments
Leave A Comment