L’Avv. Soave risponde: Responsabilità medica
Con sentenza n. 677/2022, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti dai familiari di un paziente che aveva contratto l’epatite C a seguito di numerose trasfusioni effettuate nel 1980 durante il ricovero in Ospedale e, successivamente, deceduto.
I parenti del de cuius avevano radicato causa contro il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale. Il convenuto contestava sia il nesso di causa tra trasfusioni e decesso del paziente sia la propria responsabilità e, comunque, eccepiva la detrazione di quanto percepito dagli attori a titolo di indennizzo ai sensi della Legge 210/1992. Durante la causa veniva accertata la correlazione tra trasfusioni e decesso del paziente e, conseguentemente, accertata la responsabilità del Ministero.
Il Tribunale ha riconosciuto agli attori, oltre al risarcimento del danno iure proprio, anche quello del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nonché gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto. Il Giudice ha, infatti, verificato, sia la sofferenza morale soggettiva dei congiunti sia quella relazionale in considerazione dei rapporti col de cuius, anche tenendo conto della prossimità e della qualità del legame parentale e dell’età delle parti.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di parte convenuta relativa alla detrazione dal quantum risarcitorio della somma riconosciuta alla vedova a titolo di assegno una tantum ex L. 210/1992: “la diversa natura giuridica dell’attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del Ministero della sanità, per aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l’indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento”.
Pertanto, da quanto percepito dalla vedova deve essere detratta la somma ricevuta a titolo di assegno una tantum ex L. 210/1992.
Avv. Gian Carlo Soave
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