Con ordinanza n. 2278/2023, la Cassazione ha affermato che si ha abuso del processo quando vengono intraprese due azioni civili diverse per il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni – conseguenza dello stesso sinistro stradale – i cui postumi erano stabilizzati quando è stato avviato il procedimento per la richiesta danni al motoveicolo.
Nel caso in esame, un motociclista conveniva in giudizio l’ente proprietario della strada su cui era caduto dalla moto per la presenza di radici di alberi sulla carreggiata. Egli dichiarava di avere già chiesto il risarcimento dei danni materiali alla moto davanti al Giudice di Pace e che la sentenza di condanna era già passata in giudicato; affermava, inoltre, che la mancata proposizione contestuale delle due domande risarcitorie per i danni materiali e per le lesioni era stata determinata dal fatto che, al momento in cui aveva presentato la domanda per i danni materiali, le lesioni non si erano ancora stabilizzate.
Il Tribunale e poi anche la Corte di Appello rigettavano l’istanza, ritenendo illegittimo il frazionamento del credito azionato con due diverse domande risarcitorie. Più precisamente, la Corte di Appello ha ritenuto che vi sia stato abuso dello strumento processuale in quanto la decisione di avviare due distinti procedimenti giudiziari non era stata determinata dalla incertezza relativa al consolidamento dei postumi.
Gli Ermellini confermano la decisione della Corte di Appello rigettando il ricorso in quanto “si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell’effettiva dimostrazione, da parte dell’attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che – è bene ribadirlo – non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi.”
Avv. Gian Carlo Soave.
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