L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Con sentenza n. 8116/2022, la Cassazione ha stabilito che la transazione tra medico e soggetti danneggiati non preclude l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto le posizioni del medico e della struttura in cui quest’ultimo opera sono autonome tra loro.

Nel caso in oggetto, i familiari di un paziente deceduto a seguito di un errore medico chiedevano il risarcimento dei danni nei confronti dei medici e delle strutture ospedaliere coinvolte nel decesso del loro parente.

Ricorre in Cassazione una delle strutture sanitarie coinvolte, sostenendo che la rinuncia del medico all’appello non possa impedire l’esame delle ragioni proposte dall’ente sanitario, responsabile in via solidale ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Lamenta poi l’errore di non avere considerato l’intervento della struttura come autonomo e tempestivo e non adesivo. Infine, rileva che la Corte di Appello non ha esaminato le risultanze della C.T.U. da cui era emersa l’impossibilità di stabilire se il paziente si sarebbe potuto salvare senza la condotta imprudente dei sanitari di una delle strutture coinvolte.

Secondo gli Ermellini “la responsabilità della struttura che si avvalga di terzi per adempiere alla propria obbligazione di prestazione del servizio, è autonoma da quella del medico di cui la prima si sia avvalsa (…) dal che deriva che, nel caso di danni da attività medica, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull’erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l’esercizio dell’azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera – che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio“.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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