Con ordinanza n. 8694/22, la Cassazione ha confermato che gli autovelox devono essere sottoposti a periodiche verifiche di funzionamento.
Nel caso in esame, era stato elevato nei confronti di un automobilista un verbale per eccesso di velocità rilevato per mezzo dell’autovelx, utilizzato alla presenza degli agenti accertatori.
Il conducente impugnava il provvedimento amministrativo, sostenendo l’illegittimità della multa in quanto il rilevamento della velocità era avvenuto per il tramite di un’apparecchiatura approvata ma non omologata.
Il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso ed annullava il verbale. In appello, il Tribunale accoglieva il ricorso dell’amministrazione, rilevando che, anche soltanto approvato e non omologato, l’autovelox era abilitato ad un valido rilevamento in quanto utilizzato in presenza degli organi di polizia.
Il conducente ricorre in Cassazione: gli Ermellini cassano con rinvio la sentenza impugnata sulla base della mancata effettuazione delle verifiche periodiche di funzionalità dell’autovelox, ritenute obbligatorie in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 relativa all’art. 45 C.d.S.
La Suprema Corte, prescindendo quindi dall’affrontare le questioni relative alla differenza tra omologazione e approvazione dell’autovelox e la necessità o meno della presenza di organi di polizia al momento del rilevamento, ha ritenuto assorbente rispetto alle altre la questione dell’omessa effettuazione delle verifiche sull’apparecchiatura.
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