L'Avv. Soave risponde: "Verbale ed Impugnazione" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Verbale ed Impugnazione”

La Cassazione, con sentenza n. 9569/2021, ha stabilito che il termine previsto per procedere alla comunicazione dei dati del conducente, ex art. 126 bis comma 2 C.D.S., decorre dalla richiesta dell’Autorità e non dalla definizione del procedimento di opposizione nei confronti del verbale di accertamento dell’infrazione che ne è il presupposto.

Nel caso in esame, il proprietario di un veicolo impugnava il verbale con cui gli veniva contestata la violazione dell’art. 126 bis C.D.S., per non aver comunicato i dati del conducente sanzionato per la violazione dell’art. 148 comma 2 C.D.S.

Il ricorso non trovava accoglimento né in primo né in secondo grado.

Il proprietario ricorre, quindi, in Cassazione denunciando errata applicazione dell’art. 126 bis C.D.S., poiché ritiene che la comunicazione dei dati del conducente debba avvenire dopo la definizione del procedimento di opposizione al verbale con cui è stata contestata la violazione principale e lamentando che il giudice di merito non si è pronunciato circa l’illegittimità e/o inesistenza della notifica del verbale di contestazione al soggetto non abilitato.

Secondo gli Ermellini la sentenza impugnata deve essere cassata: “il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all’organo di polizia che precede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, come sostenuto dal ricorrente, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito.”

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment