Riceviamo presso la nostra redazione una email dell’Avvocato Coppola che ci spiega e ci inoltra sentenza della corte d’appello di Roma (la trovate qui allegata: Sentenza Appello (1) ) dove viene evidenziato che l’onere della prova, in una polizza infortuni, è a carico dell’assicurato.
Ci teniamo ad evidenziare quanto scrittoci dall’Avvocato a riguardo.
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Buonasera, sono un avvocato e mi rivolgo al Vostro giornale per portarVi a conoscenza di una sentenza della corte di Appello di Roma (rimasta celata sino ad oggi) che ritengo cambi in maniera considerevole ad esclusivo vantaggio delle assicurazioni, il mondo assicurativo del ramo infortuni.
Con la sentenza che allego, i Giudici della Corte di Appello di Roma, hanno negato il risarcimento per un infortunio subito ( dal sottoscritto ovviamente e sulla base di una Polizza Infortuni da me stipulata) “per mancanza della prova dell’evento”, cosa purtroppo impossibile visto che mi trovavo da solo.
Inutile evidenziare come, nell’ipotesi più assurda, la polizza prevede anche il risarcimento per colpa grave.
Tutte le polizze infortuni (così come indicato nelle condizioni contrattuali) vengono sottoscritte al fine di vedersi risarcito un infortunio anche se non in presenza di testimoni, basta la coerenza tra il danno lamentato e la dinamica raccontata, la dichiarazione dell’assicurato il pronto soccorso e la relazione del medico della compagnia, escludendo ovviamente i casi di frode.
In questo caso la Compagnia assicuratrice, soccombente in primo grado, ha proposto appello per detta mancanza (peraltro non richiesta in primo grado!), la Corte non ho idea per quale motivo le abbia dato ragione.
A mio modesto parere con questa decisione della Corte di Appello di Roma viene meno il senso di sottoscrivere qualsiasi polizza infortuni, l’eventuale risarcimento sarebbe ad insindacabile giudizio della Compagnia, la quale, se per un qualsiasi motivo decidesse di non liquidare il danno, avrebbe da parte sua la giurisprudenza che le consentirebbe di uscire vittoriosa da un eventuale giudizio ( per i casi in cui l’infortunio non sia dimostrabile, es. si è da soli) la stessa equivarrebbe quindi a responsabilità extra contrattuale ( onere della prova-fatto storico- a carico dell’assicurato).
Avv. Coppola
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La redazione
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