L'Avv. Soave risponde: "Tamponamento a catena. Concorso di Colpa" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Tamponamento a catena. Concorso di Colpa”

La Cassazione, con ordinanza n. 4304/2021, ha stabilito che in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento si applica il comma 2 dell’art. 2054: esiste, dunque, una presunzione “iuris tantum” di colpa in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli (tamponante e tamponato), che si basa sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, superabile provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso in esame un motociclista chiedeva alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il risarcimento dei danni subiti a causa dell’urto provocato dal conducente di un veicolo che lo aveva colpito mentre si trovava alla guida del proprio mezzo ed era fuggito senza prestare soccorso. Il Tribunale riteneva che vi fosse un concorso di colpa paritario tra le parti, confermato anche dalla Corte di Appello che aveva rilevato trattarsi di un tamponamento a catena.

Il motociclista ricorreva in Cassazione sostenendo che si trattasse di tamponamento avvenuto con veicoli fermi in colonna.

Gli Ermellini rammentano che il conducente di un veicolo deve comunque garantire l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede: l’avvenuto tamponamento presuppone il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Egli, pertanto, deve fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Se il tamponamento deriva da scontri fra veicoli di una colonna in sosta, responsabile degli effetti degli urti è il conducente che li ha provocati tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Poichè il motociclo tamponato, finito contro altro veicolo antistante, “non era fermo“, si è verificato nella fattispecie un tamponamento di veicoli in movimento per cui opera la presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c.  

            Avv. Gian Carlo Soave.

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