Alfredo Marchelli - Per un approccio olistico all’adeguatezza - Il Broker.it

Alfredo Marchelli – Per un approccio olistico all’adeguatezza

L’adeguatezza è oramai un principio trasversale nelle norme assicurative, mentre di adeguatezza ed appropriatezza, in parziale contrapposizione tra loro, si parla soprattutto nell’ambito della regolamentazione finanziaria. Qui difatti in caso d’inadeguatezza l’intermediario finanziario deve astenersi dall’operazione, mentre se la giudica solo inappropriata può procedere dopo aver richiesto specificatamente l’assenso del cliente. L’intermediario assicurativo deve invece verificare l’adeguatezza, ma in assenza può comunque procedere dopo aver evidenziato e registrato – per sua garanzia! – la volontà del cliente e senza che formalmente alcuna sanzione sia direttamente prevista per questa non conformità.

Questa differenza di comportamento in campo assicurativo può peraltro trovare una sua giustificazione, ad esempio nel fatto che un massimale di garanzia prescelto dal cliente (anche se magari solo per motivi di costo) sia giudicato inadeguato dall’intermediario in base alla sua esperienza, ma viceversa l’assicurando lo ritenga sufficiente, magari anche per una non completa comprensione della portata del rischio sotteso alla specifica garanzia. Il caso da manuale, che penso che non ci sia intermediario che non lo abbia incontrato, è quello della partita Ricorso terzi su una polizza Danni, garanzia la cui portata è spesso sottovalutata. E qui entra in gioco anche il dovere d’informazione da parte dell’intermediario, ma di questo parleremo nel seguito quando vedremo cosa si può intendere per approccio olistico.

Però applicare un criterio rigido di adeguatezza, in questi casi vanificare la possibilità di copertura sarebbe peggio che non sottoscrivere una copertura magari solo potenzialmente insufficiente in particolari casi[1].

Emerge qui palesemente la sostanziale differenza tra settore assicurativo e settore finanziario. Nel settore assicurativo (ad eccezione ovviamente delle polizze vita finanziarie o prodotti come gli IPIB) il rischio dell’operazione è a carico dell’assicuratore (che in caso di sinistro perde), mentre nel settore finanziario il rischio di perdita ricade sull’investitore. Sembra però che questa sostanziale differenza sia sfuggita ai legislatori europei e nazionali, che tendono ad omologare l’uniformità delle due normative imponendo al settore assicurativo, soprattutto nell’area danni, obblighi informativi eccedenti le reali reciproche esigenze informative; reciproche perché l’intermediario deve chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie per selezionare e presentare un prodotto veramente adeguato, mentre l’assicurando deve fornirle correttamente. Nel prosieguo penso sarà chiaro il perché della sottolineatura di veramente.

Da ultimo poi si sta insinuando il concetto della coerenza (dell’impianto complessivo dell’operazione proposta) e della congruità; se questa va parametrata sulle esigenze dell’assicurando-cliente – come non può che essere – si tratta solo d’una ridenominazione dell’adeguatezza. Mentre invece la coerenza, che presume una valutazione globale del cliente[2], è caratteristica del rapporto di consulenza continuativo tipico del rapporto cliente/intermediario; quindi la POG riguarda la singola polizza: la coerenza il rapporto consulenziale/assicurativo nella sua totalità.

[1] Ovviamente questo vale principalmente per le garanzie di valuta, mentre per le garanzie di valore penso che l’intermediario dovrebbe essere rigoroso qualora il cliente fornisse valori palesemente inappropriati (articolo 1892 e 1893 Codice civile). Ma qui emerge l’annoso ed insoluto problema derivante dal fatto che i valori d’assicurazione normalmente non sono né valori contabili né valori commerciali (esclusi in parte i rami ARD) e quindi la loro esatta quantificazione (che compete all’assicurando salvo stima preliminare o stima accettata) rappresenta ancora oggi un’area di potenziale criticità per la cui soluzione non si può che ricorrere ad assicurazioni a primo fuoco (con tutte le criticità insite in questa soluzione) od alla stima preliminare per assicurazione a Valore Intero.

[2] Vedi 31 agosto 2020 MASSIMO SCOLARI Presidente Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente in relazione alle direttive congiunte CONSOB IVASS per l’offerta degli IPIBS e degli altri prodotti assicurativi a prevalente componente finanziaria (da INTERNET)

Alfredo Marchelli

Per leggere integralmente il paper cliccare qui: –>adeguatezza olistica gennaio 2021

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