L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Giancarlo Soave

Giancarlo SoaveLa Cassazione, con sentenza n. 28314/2020, ha stabilito che, qualora sia stata accertata la violazione delle linee guida relative al caso concreto, non assume rilevanza – ai fini della responsabilità penale del medico – la verifica del grado della colpa.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha precisato che le linee guida rappresentano parametri precostituiti ai quali il giudicante, nell’esaminare l’operato del medico, “deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso“.

Gli Ermellini rammentano che l’art. 3 del decreto Balduzzi (D.L. n. 158/2012), oggi abrogato, è norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies c.p. introdotto dalla Legge Gelli (n. 24/2017), sia per quanto concerne le condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in relazione ai casi di errore determinato da colpa lieve  compiuto nella scelta delle linee guida che risultano adeguate al caso concreto, con le conseguenze che ne derivano rispetto ai fatti posti in essere prima della Riforma Gelli.

Accertata la violazione delle linee guida, la verifica del grado della colpa non rileva dal punto di vista della responsabilità penale, ma ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all’articolo 133 del codice penale e della determinazione degli aspetti risarcitori.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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