Avv. Soave risponde: "Fauna Selvatica" - Il Broker.it

Avv. Soave risponde: “Fauna Selvatica”

Con sentenza n. 25280/2020, la Cassazione ha affermato sussistere una presunzione di colpa in capo alla Regione in caso di sinistro tra utente della strada e animale selvatico.

Detto Ente è, infatti, competente in materia di patrimonio faunistico, salvo che non si provi l’omessa adozione delle misure che avrebbero potuto evitare l’evento da parte degli enti aventi funzioni proprie o delegate.

Nella fattispecie un conducente aveva formulato richiesta di risarcimento a Provincia e Comune per i danni riportati dal suo veicolo a seguito della collisione con un capriolo su una strada provinciale.

Rigettata, in primo e secondo grado, la richiesta, il conducente ricorreva in Cassazione contestando la violazione delle regole sull’onere probatorio e sulla disponibilità delle prove da parte del giudice.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile.

Essi hanno rilevato che in punto legittimazione passiva della Regione, affermata dal Tribunale, si è formato il giudicato in quanto non è stato impugnato il relativo capo della sentenza.

Inoltre la Corte ha richiamato un proprio orientamento secondo il quale “Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.”

La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che il ricorrente non ha adeguatamente provato la responsabilità degli enti preposti alla manutenzione della strada in relazione allo scontro tra la sua autovettura e l’animale selvatico.

Inammissibili i motivi di ricorso che richiedono un nuovo giudizio dei fatti precluso in sede di legittimità.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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