La Cassazione, con sentenza n. 27876/2020, ha affermato che esiste un obbligo di custodia del cane in capo a chi lo porta a passeggio ogni giorno, a prescindere dal fatto che non ne sia proprietario, dimostrando detto comportamento un rapporto di affezione con l’animale stesso.
Nel caso in esame, un soggetto era stato condannato per lesioni colpose ai danni di una signora, in quanto il cane, nel corso di una passeggiata si avventava contro la stessa, facendola cadere a terra, con conseguente trasporto della donna in Ospedale.
L’imputato ricorre in Cassazione contestando la manifesta illogicità della sentenza per omessa o incompleta indicazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il Tribunale ritenuto che l’animale appartenesse alla sua famiglia e che gravasse su di lui l’obbligo di custodia dello stesso.
Inoltre, contesta la violazione dell’art. 78 c.p.c circa la costituzione di parte civile, in quanto la procura è stata rilasciata in calce alla querela da cui emerge solo la nomina del difensore.
Infine, lamenta una violazione di legge per avere la persona offesa notificato all’imputato istanza di negoziazione, cui avrebbe dovuto seguire revoca della costituzione di parte civile.
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile: dalle prove è emerso che l’uomo era di fatto proprietario dell’animale, in quanto, ogni giorno, lo portava a passeggio con il guinzaglio, a dimostrazione del rapporto di affezione e possesso con lo stesso da cui deriva l’obbligo di non lasciarlo libero e incustodito.
Inoltre, “l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore per difetto di procura speciale è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.”
Ed infine, “la revoca prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione di giudizi.”
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