L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”

Con sentenza n. 557/2020, il Tribunale di Crotone ha evidenziato, nell’ambito della malpractice medica, che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste nei confronti dei propri pazienti e non rispetto ai loro eredi.

La regola in virtù della quale tra paziente e struttura sanitaria esiste un rapporto basato su un contratto a prestazioni corrispettive, vale solo con riferimento ai pregiudizi relativi alla sfera personale e patrimoniale della cd. vittima primaria.

È solo rispetto a quest’ultima, infatti, che la casa di cura assume obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico, delle necessarie attrezzature a fronte del pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente, di una Compagnia di Assicurazione, del SSN).

Ne deriva che la struttura sanitaria assume nei confronti del paziente una responsabilità di natura contrattuale che può conseguire all’inadempimento delle obbligazioni gravanti su di essa o delle prestazioni professionali svolte dai medici che vi operano, anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato.

La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del congiunto del paziente deceduto – laddove quest’ultimo chieda il risarcimento del danno subito iure proprio a seguito della morte del proprio caro – non è contrattuale ma extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c.

I parenti sono considerati vittime cc.dd. secondarie, non aventi rapporto contrattuale diretto né con la struttura sanitaria né con i medici che operano al suo interno.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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