L’Avv.Soave risponde:”responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv.Soave risponde:”responsabilità medica”

Responsabilità medica

La Cassazione, con sentenza n. 30314/2019, si è pronunciata in tema di rapporto tra la polizza assicurativa “personale” del medico e quella della struttura sanitaria.

Nel caso in esame, una Casa di cura privata aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello che si era pronunciata circa l’operatività del contratto assicurativo per la responsabilità civile della stessa, per un danno causato da un proprio medico non dipendente. 

La Corte distingueva tra danni provocati dalla clinica come struttura, per i quali la stessa rispondeva direttamente e danni provocati dall’operato del medico per i quali rispondeva anche la clinica a titolo di responsabilità indiretta, con ulteriore distinzione a seconda che il medico responsabile fosse dipendente o meno della Casa di cura. clip_image002

Nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’art.7 delle Condizioni particolari di polizza (Altre assicurazioni)che prevedeva: “La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta. Per il personale medico e degli altri operatori dipendenti dal Contraente/ Assicurato, la presente copertura opera in eccesso ad eventuali coperture personali. In caso di corresponsabilità tra più assicurati, per lo stesso sinistro si applica un solo massimale”.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della Casa di cura privata e hanno condannato la Compagnia di assicurazioni al risarcimento integrale del terzo danneggiato.

Secondo la Cassazione, avuto riguardo alle disposizioni più rilevanti del contratto assicurativo (‘”Oggetto dell’assicurazione” e “Descrizione dell’attività assicurata”), l’interpretazione della Corte d’Appello, in relazione all’art.7 di polizza, non aveva rispettato le prescrizioni degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., “.. perché l’interpretazione adottata renderebbe la clausola inutile: per quanto detto, infatti, un’assicurazione del patrimonio di Primus mai potrebbe “operare in eccesso” rispetto ad un’assicurazione del patrimonio di Secundus, perché l’impoverimento di quest’ultimo è del tutto indifferente per l’altro, e non costituisce per lui un rischio assicurabile”.

Inoltre, l’assicurazione personale stipulata dal medico che opera all’interno di una struttura sanitaria copre solo la responsabilità civile del medico stesso mentre l’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico opera. 

La Casa di cura aveva, pertanto, correttamente attivato la propria copertura assicurativa per essere tenuta indenne di quanto tenuta a pagare ad una paziente per il danno occorsole all’interno della struttura (non già per fatto proprio ma di persone del cui operato doveva comunque rispondere). 

L’art. 7 delle condizioni particolari della polizza assicurativa non era dunque applicabile, dovendosi invece ritenere la compagnia di assicurazioni tenuta all’integrale risarcimento del danno alla paziente, per il fatto del medico, salvo l’applicazione della franchigia prevista in polizza.

             
           Avv. Gian Carlo Soave.

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