La grave situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto tutti i cittadini a cambiare le proprie abitudini.
Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.
Per quanto riguarda il diritto di famiglia e, più precisamente, l’esercizio del diritto di visita dei genitori separati non collocatari della prole, ci si è chiesto se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli possano considerarsi necessari e, dunque, se siano o meno leciti.
Il 10 marzo 2020 con decreto (Iorestoacasa) il Governo ha chiarito che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
Pare, dunque, che non vi sia stata sospensione dei provvedimenti relativi all’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, rientrando il diritto di visita nelle “situazioni di necessità” previste nel provvedimento citato.
Tuttavia, non sono mancati scontri e conflitti tra genitori separati.
Si segnala, a riguardo, la pronuncia del Tribunale di Milano dell’11 marzo scorso con la quale è stato prescritto alle parti di ottemperare alle disposizioni contenute nel verbale di accordo di separazione in punto affidamento e frequentazioni padre-figli.
Nel caso in esame un padre, con istanza urgente, si era rivolto al Tribunale per poter esercitare il diritto di visita precedentemente concordato con l’ex moglie, genitore collocatario della prole, la quale si era trasferita temporaneamente in un altro Comune a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Il Tribunale si è pronunciato inaudita altera parte disponendo di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale in quanto ha ritenuto vincolante, ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre, il suddetto accordo, motivando che i decreti ministeriali dell’8 e del 9 marzo non vietano l’esercizio del diritto di visita.
Pertanto, ha ritenuto che: “in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori“; ed ha disposto “che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato“.
Il Tribunale ha, altresì, aggiunto che una delle risposte alle “domande frequenti” elencate dalla Presidenza del Consiglio pubblicate il 10 marzo scorso ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Il genitore separato potrà, pertanto, recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita, rispettando i tempi di permanenza riconosciuti e concordati nell’interesse del minore.
In un altro caso in cui un padre (non collocatario della prole) ha chiesto il ripristino del diritto di visita dei figli sospeso dall’altro genitore, il Tribunale ha affermato che “nessuno dei due genitori può sulla base di una propria iniziativa unilaterale estromettere l’altro genitore o ridurre i tempi di permanenza del figlio con l’altro genitore; eventuali variazioni temporanee dovrebbero essere discusse e concordate dai genitori (fermo restando che in mancanza di accordo tra i genitori, vanno applicati i provvedimenti vigenti)”.
Resta inteso che il genitore che esercita il diritto di visita deve farlo in maniera responsabile, nel rispetto della normativa vigente ed evitando di esporre i minori a rischi di contagio: ad esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, evitando di porli in contatto con terze persone ed adottando tutte le necessarie cautele richieste dallo stato di emergenza sanitaria.
L’auspicio, soprattutto in questo momento particolarmente delicato, è quello di fare appello al buon senso e alla collaborazione tra genitori per non mettere a rischio la salute e la serenità dei figli.
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