L'Avv. Soave risponde:" Autovelox" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:” Autovelox”

Con sentenza n. 11/2020, il Giudice di Pace di Ferentino ha affermato che le postazioni di controllo che prevedono sistemi a puntamento laser devono essere segnalate e visibili e l’automobilista deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti.

Precisa, inoltre, che nell’atto di contestazione deve essere attestato se il dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità abbia carattere temporaneo o permanente.

Nel caso in esame, un automobilista aveva presentato ricorso contro un’ordinanza di ingiunzione di pagamento delle somme relativa ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 comma 8 C.D.S., lamentando che la postazione di controllo non fosse segnalata e visibile.

Il Giudice di Pace, richiamando sul punto la circolare Minniti n. 300/A5620/17/144/5/20/3, rileva che la contestazione è priva di una dichiarazione formale circa l’effettiva predisposizione dell’informazione preventiva di collocazione del misuratore di velocità e che nel verbale non viene attestato il carattere temporaneo o permanente del dispositivo.

Secondo gli Ermellini (sentenza n. 5997/2014) “in tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari“; ciò che non risulta dal verbale impugnato.

Ed ancora, il provvedimento richiama quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 113/2015) che evidenzia come, dopo l’installazione e messa in funzione, qualsiasi strumento di misura, specie elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche  con tutte le conseguenze circa la propria affidabilità.

Nella fattispecie l’apparecchio è sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell’art. 111 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e quindi non può essere messo in funzione; inoltre esso viola l’art. 142 comma 6 C.D.S., come ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113/2015) che ha previsto l’omologazione per autovelox.

Considerato che la parte opposta non ha provato l’avvenuta omologazione, viene dichiarata nulla la violazione rilevata con uno strumento non omologato.

             Avv. Gian Carlo Soave.

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