L’Avv.Soave risponde: “Reato di guida in stato di ebbrezza.” - Il Broker.it

L’Avv.Soave risponde: “Reato di guida in stato di ebbrezza.”

La Cassazione, con sentenza n. 41457/2019, ha stabilito che per aversi il reato di guida in stato di ebbrezza non è necessario che il soggetto, a cui è richiesto di sottoporsi all’alcool test, sia fermato dagli agenti mentre sta guidando.

Detto reato si realizza anche quando il conducente rifiuta di sottoporsi al test alcolemico nonostante l’evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche.

Nel caso in esame era stato condannato, oltre che in primo grado anche in appello, per guida in stato di ebbrezza, un soggetto il quale, dopo avere posteggiato il veicolo ed essere entrato in un bar, ne usciva venendo a quel punto fermato e intimato dagli agenti di polizia di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico.

Il soggetto ricorreva, quindi, in Cassazione lamentando che la Corte di Appello lo avesse considerato un conducente e non un semplice pedone, essendo egli stato fermato all’uscita del bar e non alla guida del veicolo.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del ricorrente: essi evidenziano che l’art. 186 C.D.S. sanziona la condotta del conducente che rifiuti di sottoporsi all’esame alcolimetrico non solo in caso di incidente, ma anche “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool.”

Conducente è quindi chi guida e anche chi ha appena guidato un veicolo, prima della richiesta da parte degli agenti di fermarsi.

Secondo la Cassazione “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella “nozione di guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico. (…) In senso conforme si è sostenuto che, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto.”

Non rileva, pertanto, la contestazione dell’imputato secondo il quale non poteva essere qualificato come conducente, ma come pedone.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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