Avv. Patricia Russo - Avvocato della Famiglia - Animali domestici e separazione - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Avvocato della Famiglia – Animali domestici e separazione

Con la sentenza del 19.02.2019, il Tribunale di Sciacca, pronunciandosi in punto affidamento degli animali domestici in caso di separazione e/o divorzio, ha stabilito quanto segue: ” in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto (omissis…) (omissis…) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale ed il cane (omissis…), indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%“.

Nel decidere sull’affidamento dell’animale domestico e sul suo mantenimento si devono, quindi, considerare il sentimento e il benessere dell’animale stesso, oltre al miglior sviluppo della sua identità, a prescindere dall’intestazione che risulta dal microchip.

Con quest’ultima pronuncia, ancora una volta, emerge come il tema dell’affido degli animali d’affezione non comporti particolari problematiche se i coniugi, nell’ambito della già delicata situazione che segue alla crisi familiare, decidono le modalità delle visite, l’ammontare del contributo al mantenimento nonché la divisione delle spese straordinarie.

Il problema si pone in caso di disaccordo tra le parti, nel qual caso la soluzione è affidata ai poteri del giudicante.

Si segnalano le seguenti decisioni dei giudici di merito sul tema:

1.Tribunale di Milano (ordinanza 2.03.2011): in caso di separazione giudiziale, non spetta al tribunale assegnare gli animali domestici, neppure su istanza delle parti in ricorso, trattandosi di questione che può essere affrontata in giudizio solo in caso di accordo dei coniugi.

Nei casi di separazione consensuale, dunque, il giudice ha convalidato gli accordi tra i coniugi relativi all’assegnazione degli animali domestici.

  1. Tribunale di Milano (decreto 13.03.2013): nel caso in esame due coniugi, nell’ambito della separazione consensuale, si erano accordati stabilendo che i gatti sarebbero rimasti a vivere con la moglie – alla quale era stata affidata anche la figlia minore – la quale avrebbe sostenuto l’onere di tutte le spese ordinarie necessarie alla cura e al mantenimento degli animali, suddividendo, invece, quelle straordinarie con l’ex marito.

Il Tribunale ha omologato la separazione precisando che l’animale non può essere qualificato come cosa ma come essere senziente.

  1. Tribunale di Como (decreto 3.02.2016): nel caso in oggetto i coniugi si erano accordati in punto spese di mantenimento e di cura dell’animale di famiglia.

Il Tribunale ha omologato la separazione precisando che i costi per l’animale hanno natura economica, come ogni altra spesa relativa a beni e servizi della famiglia ed ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale il giudice non deve sindacare nel merito gli accordi tra le parti sull’affidamento dell’animale domestico, ma solo verificare la sussistenza dei presupposti necessari per poterli omologare.

  1. Tribunale di Modena (decreto 8.01.2018): ha stabilito che “Deve essere omologato il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce, oltre all’affido condiviso dei figli minori e l’assegnazione della abitazione familiare al genitore collocatario, che il cane di famiglia vi resterà fino a quando i figli conviveranno con il collocatario, stabilendo a carico dell’altro genitore un contributo economico per mantenere l’animale accanto a quello disposto in favore dei minori“.

Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina specifica in tema di affidamento di un animale domestico in caso di separazione e/o divorzio dei coniugi o separazione dei conviventi.

In caso di separazione consensuale, spesso, i giudici omologano l’accordo dei coniugi con riferimento all’ “assegnazione degli animali domestici“; in caso di separazione giudiziale è evidente il vuoto normativo nell’attuale legislazione, specie laddove si consideri che sempre più persone possiedono animali domestici.

In assenza di una legge in materia, si segnalano le seguenti proposte di legge:

La prima prevede l’introduzione dell’art 155 – septies c.c. secondo cui “In caso di affido condiviso, salvi diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell’animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario”.

In assenza di accordo tra le parti, si attribuisce al giudice il potere di disporre, nel migliore interesse dell’animale, l’affido esclusivo o concorrente.

La seconda proposta prevede l’introduzione ex novo dell’art 586-bis c.c. secondo cui “In caso di morte del proprietario o detentore di un animale di affezione, il curatore, previo assenso dell’erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, entro 24 ore ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all’onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta garantendo il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale (…)“.

La terza proposta prevede la possibilità d’inserire “nella famiglia anagrafica definita ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223″ anche gli animali iscritti nelle anagrafi territoriali degli animali di affezione”.

Un’altra proposta prevede l’introduzione nel codice civile dell’art. 445 ter – ” Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi” – ” in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio“.

Avv. Patricia Russo

0 Comments

Leave A Comment