La Cassazione, con ordinanza n. 9983/2019, ha stabilito che non è ravvisabile l’automatica responsabilità della scuola in caso di infortunio sportivo subito dallo studente durante l’ora di educazione fisica.
Nel caso in oggetto i genitori di uno ragazzo, infortunatosi nella palestra della scuola durante una partita di pallamano, avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti da loro figlio.
Nel merito i giudici avevano ritenuto che non vi fosse responsabilità della scuola in quanto l’incidente si era verificato per una “ragionevole causa fortuita”, legata alle modalità di gioco della pallamano, avvenuto durante la normale attività didattica della scuola, con il controllo diretto dell’insegnante.
L’istituto, dunque, aveva assolto pienamente l’obbligo di vigilanza cui era tenuto ai sensi dell’art. 2048 c.c., essendosi il sinistro verificato con modalità tali da non potere essere impedito e nell’ambito dell’attività sportiva cui aveva partecipato lo studente.
Gli Ermellini confermano la conclusione dei giudici di merito e precisano che, in caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, per potersi ravvisare la responsabilità dell’istituto scolastico, ex art. 2048 c.c., è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Quanto all’onere della prova, spetta allo studente che ha subito l’infortunio sportivo provare l’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre spetta alla scuola provare il fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
Il ricorso è stato, dunque, rigettato.
Avv. Gian Carlo Soave.
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