La Cassazione, con ordinanza n. 8777/2019, ha affermato che, ai fini del risarcimento del danno del soggetto danneggiato, non basta la presenza di un’insidia, ma si devetenere conto anche dell’elemento soggettivo della sua prevedibilità, nonché della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato che avrà un onere di maggior prudenza e diligenza.
Nel caso in esame un uomo, infortunatosi a seguito di una caduta su un cordolo di gomma ai lati del campo da tennis, aveva chiesto un risarcimento nei confronti dell’associazione sportiva.
La sua domanda, però, era stata respinta sia nel merito e poi in sede di legittimità: la Cassazione ha, infatti, condiviso la valutazione di esclusione del nesso causale da parte della Corte di Appello.
Secondo la prevalente giurisprudenza, il caso fortuito – che può essere costituito anche dal fatto del danneggiato – può interrompere il nesso causale e porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell’evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall’art. 2 Costituzione
Dall’istruttoria è emersa non solo la visibilità del cordolo, ma anche che il danneggiato era un frequentatore abituale del circolo e quindi conoscitore dello stato dei luoghi, il che gli imponeva un comportamento attento e prudente che egli non aveva tenuto.
Gli Ermellini ritengono che la conoscenza dello stato dei luoghi debba essere valutato nell’effettuare “il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia”.
Non basta, quindi, un’insidia per ottenere il risarcimento del danno: se l’insidia si trova in un luogo ben conosciuto dal danneggiato, spetta a quest’ultimo tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente, altrimenti la sua imprudenza può integrare il caso fortuito.
Il ricorso è stato rigettato.
Avv. Gian Carlo Soave.
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