Per rispondere al quesito si rende necessaria una preliminare disamina della nozione di distribuzione assicurativa, contenuta in diverse fonti normative europee, nazionali e regolamentari.
Innanzitutto, viene in rilievo il passaggio dal concetto di intermediazione a quello di distribuzione segnato dalla Direttiva europea 2016/97/EU (IDD). In particolare, l’art. 2, paragrafo 1, punto 1, così descrive la distribuzione assicurativa “le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi”.
Il legislatore, recependo la IDD nell’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, ha quindi modificato l’art 106 del d.lgs. 209/2005 (“CAP”) “Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa”, in precedenza rubricato come “Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”, estendendo la disciplina della distribuzione assicurativa anche “alla fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso, possa definirsi quale attività di distribuzione assicurativa”, con un chiaro riferimento ai comparatori.
Con il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 si vuol fornire adeguata attuazione alle novità della IDD con l’intento di razionalizzare inoltre il frammentato quadro della normativa secondaria previgente in materia di distribuzione assicurativa. Oltre a disciplinare i tratti dell’attività di distribuzione assicurativa (art 2 comma 1 lettera q), in linea con le disposizioni succitate, all’art 3 comma 2 del Regolamento si delineano i connotati della figura dell’intermediazione a titolo accessorio quale “attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale”. Infine, l’Art 3 comma 3 chiarisce che le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa si applicano anche alla stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
Lo svolgimento di intermediazione assicurativa, può quindi desumersi dalla presenza delle seguenti caratteristiche:
- PROMOZIONE E AGENZIA Presentazione o proposizione di prodotti assicurativi e riassicurativi. Fornitura di assistenza o compimento di altri atti preparatori relativi alla conclusione di contratti assicurativi e riassicurativi
- CONSULENZA Fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, svolta dietro compenso, in relazione a uno o più contratti di assicurazione, finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi
- GESTIONE SINISTRI Gestione o esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, con esclusione della gestione di sinistri per un’impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale.
- COMPARAZIONE Servizi di comparazione, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.
Consegue, pertanto, che i soggetti autorizzati alla distribuzione di polizze assicurative sono i seguenti:
- Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione (Art. 2, par. 1, punto 8 IDD).
- Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa (Art. 2, par. 1, punto 3 IDD).
- Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento ai sensi dell’art. 4, par. 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (Art. 2, par. 1, punto 4 IDD):
a) l’attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio;
c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce come sua attività professionale principale.
L’attività di tutti questi soggetti è subordinata all’iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI). Nel caso di impresa assicurativa che opera in qualità di distributore, ha l’obbligo di iscrizione al RUI la persona fisica, nell’ambito della dirigenza che è responsabile della distribuzione assicurativa
Ma chi, in pratica, può essere compreso nell’accezione introdotta dalla IDD di “intermediario a titolo accessorio”?
- le Agenzie di viaggio che oltre al pacchetto di viaggio propongono una polizza viaggi per le coperture dei rischi legati all’evento di un viaggio (perdita bagaglio, annullamento viaggio, spese mediche, etc.)
- le società di Autonoleggio che oltre al veicolo a noleggio propongono una copertura assicurativa del veicolo sui danni.
- la GDO che oltre al bene principale (smartphone, lavatrice, etc.) propone una copertura assicurativa sul bene acquistato (es: danni accidentali e/o furto).
Va tuttavia chiarito che alcune attività, sebbene potenzialmente correlate al processo di conclusione e/o esecuzione del contratto di assicurazione, non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa. In proposito appare opportuno riportare l’art 107 comma 3 del CAP, che esclude espressamente:
- la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un’altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;
- la gestione di sinistri per un’impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
- la mera fornitura di dati e informazioni su potenziati assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione (Procacciatore d’affari o segnalatore);
- la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un’impresa di assicurazione o riassicurazione.
È esente dall’applicazione della disciplina dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, e quindi anche dall’obbligo di iscrizione alla nuova sezione F del RUI, l’intermediario assicurativo a titolo accessorio qualora nella distribuzione di prodotti assicurativi complementari rispetto al prodotto o al servizio offerto nel contesto di altra attività professionale principale, siano congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- L’assicurazione accessoria copre:
– rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore;
– la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore.
- l’importo del premio assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a €600. Merita di essere precisato che nel caso in cui la durata del servizio a cui l’assicurazione è complementare è pari o inferiore a tre mesi, l’importo del premio versato per persona non deve essere superiore a €200.
Per completezza, va specificato che l’impresa di assicurazione o intermediario assicurativo che nell’esercizio dell’attività di distribuzione si avvale di un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, deve comunque garantire che:
- prima della conclusione del contratto il contraente riceva informazioni riguardanti la denominazione sociale, l’indirizzo della sede legale dell’impresa di assicurazione, (dell’intermediario assicurativo se agisce su incarico di altro intermediario) e l’informativa sulle procedure che gli consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione;
- sia verificato il rispetto della soglia di premio e delle sopracitate condizioni di proponibilità del prodotto assicurativo «accessorio»;
- la conformità con quanto previsto dall’ 120-quinquies CAP (il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti);
- sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo secondo quanto previsto dall’articolo 185 CAP.
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Avv. Angela Fiorella
Business Development & Key Account Manager– Dekra Italia s.r.l.
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