L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Guida in stato di ebbrezza" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Guida in stato di ebbrezza"

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Guida in stato di ebbrezza

La Cassazione, con sentenza n. 51304/2018, ha affermato che bere due birre medie esclude la declaratoria di non punibilità ex art. 131 c.p. quando le circostanze di fatto sono tali da rendere l’intero quadro “pericoloso“: guidare di notte su una vettura ad alta velocità, circolando in una zona ad alta intensità di traffico, vicino ad importanti snodi stradali sono, dunque, elementi sufficienti per escludere la non punibilità.

Nel caso in esame un soggetto era stato condannato in primo e secondo grado per il reato all’art. 186 comma 2) lett. b) e comma 2 sexies C.d.S.

L’imputato ricorre in Cassazione lamentando l’errata valutazione delle cause ostative alla declaratoria di non punibilità (art. 131 bis c.p.) – le condizioni psicofisiche riportate nel verbale della polizia stradale attestanti la presenza di alito “vinoso” ed “occhi lucidi” – e la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.

Gli Ermellini non accolgono le doglianze del ricorrente e dichiarano il ricorso inammissibile in quanto “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.

Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha giudicato correttamente i fatti e applicato altrettanto adeguatamente i parametri richiesti dall’art. 133 c.p. “fra cui assumono particolare rilievo le modalità dell’azione, come la zona a traffico intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti – considerando questi elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare“.

Rileva, inoltre, il momento in cui l’imputato si è posto alla guida, visto che proprio in quel frangente egli era consapevole “di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello (quando, ricorda la Corte, ha riferito di avere bevuto due birre medie e non una sola).”

Avv. Gian Carlo Soave.

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