Il 10 gennaio scorso, l’IVASS aveva avviato la pubblica consultazione dei seguenti documenti:
1. Documento di Consultazione n. 1/2018. Modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015.
2. Documento di Consultazione n. 2/2018 – Schema Di Provvedimento IVASS recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private – dematerializzazione dell’attestato di rischio.
Scaduto il termine per fornire commenti alle norme in consultazione in tema di attestato di rischio dinamico e classe di merito di conversione universale, il 16 aprile u.s. l’IVASS ha pubblicato i Provvedimenti di ricezione dei documenti in consultazione:
1. Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015;
2. Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
Questi, completano il processo di dematerializzazione dell’attestato di rischio avviato con il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, disciplinando la materia dell’attestato di rischio dinamico e i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale.
Le modifiche portate dai provvedimenti in commento sono state determinate dalla necessità di adeguare la normativa e la disciplina della Banca Dati degli Attestati di Rischio all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato, tenuto conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni di vigenza del contatto), oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi). L’introduzione delle nuove previsioni consentirà alle Compagnie assicuratrici di rilevare e valorizzare i sinistri, ai fini tariffari, indipendentemente dalla data di pagamento, dalla durata della copertura assicurativa e dalla formula tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto. Ciò con l’evidente scopo di porre un freno al fenomeno delle frodi assicurative.
La finalità della nuova disciplina, infatti, oltre a chiarire dubbi interpretativi della normativa vigente, è principalmente di carattere antielusivo: il nuovo attestato di rischio dinamico servirà, in sostanza, a tenere conto anche degli incidenti che l’assicurato non dichiara (o dichiara in ritardo), usufruendo nel frattempo della classe di bonus-malus più favorevole, cambiando compagnia prima che la stessa possa accorgersene (ossia prima che il sinistro appaia nell’attestato di rischio).
Infatti, uno dei fenomeni più diffusi e anche più odiosi di molti automobilisti è quello di denunciare in ritardo un sinistro. Con questo escamotage l’assicurato cambia compagnia assicurativa prima che il sinistro appaia sull’attestato di rischio, con il precipuo scopo di avere un attestato di rischio immacolato e, di conseguenza, una classe di bonus-malus più favorevole. E, quando l’anomalia emergerà, il cliente potrà aver cambiato ancora assicurazione. L’IVASS ha infatti verificato delle differenze territoriali nella dinamica attraverso cui i sinistri della Banca Dati Sinistri R.C. auto (BDS) si traducevano nell’attestato di rischio: in alcune province la classe media di Bonus Malus rifletteva in modo disomogeneo l’effettiva sinistrosità registrata in BDS, non presente in SITA-ATRC.
A questo deprecabile trucchetto l’IVASS ha inteso porre rimedio proprio con le norme in commento e, dunque, con il cosiddetto attestato di rischio dinamico.
A seguito delle novità anzidette, infatti, l’attestato di rischio – e quindi il premio assicurativo – terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). In questo modo saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi.
Ma vediamo come funziona il nuovo attestato di rischio.
L’attestato di rischio dinamico è un processo informatico che attribuisce a ciascun assicurato un codice (detto IUR, Identificativo univoco di rischio) che lo abbina a ciascun veicolo di cui disponga a titolo di proprietà, usufrutto, locazione finanziaria o patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio. Questo codice è visibile da tutte le compagnie, di modo che anche quelle che hanno preso in carico il rischio senza sapere dell’ultimo incidente possono adeguare la tariffa.
Insomma, da oggi non ci sarà più possibilità di scappare.
Per potersi conformare alle novità previste dall’IVASS le imprese assicuratrici devono adeguarsi tecnicamente e porre in essere gli adempimenti tecnici previsti per l’alimentazione dei sinistri tardivi, intesi quali sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso, secondo il tracciato record definito nell’allegato 3 al Provvedimento n. 71, e secondo le modalità tecniche del documento SITA – ATRD pubblicato dall’ANIA.
Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell’attestazione sullo stato del rischio, dovrà riportare l’indicazione dei sinistri pagati nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, in luogo dei 5 anni previsti dalla normativa previgente, attraverso la progressiva integrazione di un’annualità in più, fino a raggiungere il decennio.
Se da un lato le modifiche riguardano le novità in punto di attestato di rischio dinamico, dall’altro i cambiamenti normativi contenuti nel secondo dei provvedimenti citati in apertura, attengono ai criteri di individuazione e alle regole evolutive della classe di merito di conversione universale, con l’obiettivo di garantire e valorizzare il principio della continuità della storia assicurativa acquisita dall’assicurato, e contestualmente chiarire i dubbi interpretativi che comportano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati delle diverse compagnie. In particolare le norme introducono nuovi benefici a favore di talune categorie di consumatori/assicurati, in precedenza trascurate.
Infatti è previsto il riconoscimento e il mantenimento della classe di merito di conversione universale in capo ai seguenti soggetti:
• il coniuge, anche in regime di separazione legale dei beni, nonché le persone unite civilmente o conviventi di fatto;
• l’abituale conducente di un veicolo intestato ad un soggetto portatore di handicap;
• il convivente che abbia acquisito la proprietà del veicolo a titolo ereditario;
• l’utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine.
Tra le altre previsioni assume particolare rilevanza quella concernente la possibilità di far rientrare tra i soggetti oggetto del provvedimento anche il convivente di fatto e per la persona unite civilmente, «tenuto conto della nuova disciplina in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze».
Angela Fiorella
Business Development & Account Manager– Dekra Italia s.r.l.
Claims & Expertise Services
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