Si segnala la sentenza n. 3869/2018 con la quale la Cassazione ha stabilito che se il medico di base non effettua una diagnosi per macroscopica superficialità deve essere condannato penalmente per la successiva morte del paziente anche se altri medici si sono occupati del medesimo soggetto incorrendo nelle stesse omissioni.
Secondo la Suprema Corte il ruolo del medico di base non è certo qualificabile come amministrativo e limitato alla prescrizione di medicinali come affermato dalla difesa del sanitario: “la professione medica impone ben altra diligenza“.
Gli Ermellini in relazione al nesso di causalità tra omissione del sanitario e decesso del paziente hanno affermato che l’interruzione del nesso tra condotta ed evento si ha solo quando dalla causa sopravvenuta derivi un “rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta“.
Nella fattispecie la morte del paziente era derivata dalla frattura non tempestivamente diagnosticata e non da un fattore successivo ed imprevedibile: se un evento che un’azione avrebbe dovuto o potuto impedire si verifica anche per l’omissione di un altro soggetto intervenuto successivamente detto evento “avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo assurgere a fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento“.
Avv. Gian Carlo Soave.
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