Eccoci ritornati con il nostro Avv. Soave dopo le vacanze estive. La rubrica riprenderà serenamente con cadenza settimanale.
Domanda: Fattispecie particolare del c.d. Indennizzo diretto.
Risposta: Il Giudice di Pace di Modena, con sentenza n. 174/2017, ha condannato una Compagnia di Assicurazioni al pagamento del residuo importo dovuto al danneggiato, oltre alle spese ed alle competenze legali necessitate dall’atteggiamento del centro liquidativo.
Più precisamente l’Assicurazione, a seguito di un danno la cui entità aveva valutato e concordato con il perito assicurativo per una certa somma, ne aveva versato al carrozziere cessionario del credito soltanto una parte.
Ciò perché nella fattispecie avrebbe trovato applicazione una clausola, sottoscritta dal danneggiato – cedente, che consentiva questa modalità.
Spesso, infatti, si verifica che le polizze contengano clausole in relazione alle quali nessuno presta attenzione in sede di stipula e che poi, al momento dell’eventuale liquidazione, comportano una decurtazione anche significativa del risarcimento.
Il Giudice di Pace si richiama, dunque, alla sentenza n. 5928/2012 della Suprema Corte con la quale erano stati fissati alcuni principi fondamentali: “L’azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale”.
Dette clausole, nel limitare l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore, diminuiscono la libertà del danneggiato – assicurato e disincentivano il ricorso al carrozziere di fiducia.
Il Giudice ha quindi disatteso l’eccezione sollevata dalla Compagnia.
Avv. Gian Carlo Soave.
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