EDITORIALE: Clausole vessatorie e contratti assicurativi di Avv. Gian Carlo Soave - Il Broker.it

EDITORIALE: Clausole vessatorie e contratti assicurativi di Avv. Gian Carlo Soave

Si segnalano le sentenze n. 657/2017 e n. 1530/2017 del Tribunale di Torino in tema di clausole vessatorie contenute nei contratti assicurativi.
Nelle cause in oggetto – promosse da officine cessionarie del credito relativo al risarcimento – le Compagnie di Assicurazioni avevano imposto all’assicurato di rivolgersi a specifici carrozzieri convenzionati, dalle stesse individuati nel contratto, a fronte di uno sconto sulla tariffa RC ed altre agevolazioni, in un caso, oppure, nel secondo, a pena di aumento dello scoperto. La questione ha riguardato anche le coperture opzionali come quella contro eventi naturali o socio-politici.
L’assicurato, dunque, affidandosi ad un centro non convenzionato non avrebbe rispettato l’impegno assunto. La clausola del contratto RCA che impone detta scelta, penalizzando la facoltà di preferire una carrozzeria di fiducia, limita la libertà contrattuale dell’assicurato/consumatore – “contraente debole” – ed è, dunque, vessatoria, ex artt. 1341 e 1342 c.c., con conseguente nullità ed inefficacia parziale della stessa nei confronti della parte aderente.
Inoltre, l’art. 33 Codice del Consumo stabilisce che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.” In particolare la lettera t) sanziona quelle clausole volte a “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La clausola per essere valida ed efficace deve, dunque, essere oggetto di specifica trattativa individuale (non provata nei casi in oggetto) o specificamente richiamata ed approvata in calce al contratto. Poiché il contratto si è concluso con la sottoscrizione di moduli e formulari, manca la prova della specifica approvazione per iscritto.
Secondo il Tribunale la clausola in esame non è né valida né efficace. Neppure è applicabile alla fattispecie l’art. 34 comma 3 Codice del Consumo, in quanto la clausola in oggetto non è riproduttiva dell’art. 2058 c.c. il quale consente – ma non impone – al danneggiato l’obbligo di ricorrere al risarcimento in forma specifica né impone quello di collaborazione con l’impresa assicuratrice in fase di liquidazione del danno sanzionato con “il ridimensionamento del diritto all’indennizzo”.
Si segnala, inoltre, la sentenza n. 17024/2015 della Corte di Cassazione in tema di clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita.
Nella fattispecie, il beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita si era visto rifiutare la domanda di indennizzo perché l’istanza non era stata presentata con la modalità e la documentazione richiesta dalla Compagnia.
Le Condizioni della Polizza subordinavano il pagamento dell’indennizzo ai seguenti requisiti:
1.formulazione di indennizzo sul modulo predisposto dall’assicuratore;
2. modulo da sottoscrivere nell’agenzia presso la quale era stata sottoscritta la polizza;
3.deposito di relazione medica sulle cause della morte dell’assicurato;
4.produzione di cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta a richiesta della Compagnia di Assicurazioni;
5.produzione di atto notorio relativo allo stato successorio del de cuius;
6. produzione dell’originale del certificato di polizza.
Dette clausole presenti nelle Condizioni Generali di assicurazione della polizza sono state ritenute vessatorie, ex art. 33 comma 2 lett. (q) Codice del Consumo.
Le clausole vessatorie sono tipizzate dal legislatore ed impongono al professionista di provare l’assenza di squilibrio nei rapporti tra le parti o la presenza di una trattativa individuale, al fine di escluderne il carattere vessatorio.
Pertanto, la Corte ha affermato il carattere vessatorie delle dette clausole per i seguenti motivi:
1.la richiesta di sottoporre l’indennizzo sul modulo predisposto dalla Compagnia contrasta con il principio della c.d. “libertà delle forme”, a fondamento delle obbligazioni;
2. prevedere la sottoscrizione della richiesta di indennizzo presso l’agenzia di competenza viola la libertà di movimento del beneficiario imponendogli una servitù personale senza beneficio o vantaggio per l’assicuratore.
3.l’onere di produrre una relazione medica sulle cause del decesso comporta un onere economico e giuridico di documentare le cause del sinistro non previsto dalla legge. Il beneficiario deve solo provare l’avverarsi del rischio e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione. Spetta alla Compagnia provare che la morte sia eventualmente avvenuta per cause che escludano l’indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali.
4. la richiesta di produzione delle cartelle cliniche del deceduto, anche risalenti nel tempo, configura un ingiusto onere economico a carico del beneficiario, nonché impone di contrastare eventuali eccezioni di riservatezza che le strutture sanitarie potrebbero legittimamente opporre.
5.la richiesta di atto notorio dello stato successorio è inutile poichè il beneficiario acquista un diritto jure proprio e non jure haereditario, pertanto non rileva se il de cuius sia morto ab intestato oppure no.
6.la richiesta di originale di polizza è inutilmente gravosa, visto che l’assicuratore ne è già in possesso (art. 1888 c.c.).
Spesso, in qualità di consumatori, siamo abituati a considerare comuni in questa tipologia di contratti le clausole vessatorie – per le quali l’art. 1341 c.c. stabilisce l’obbligo di trasparenza e conoscibilità delle stesse – che sono tali non solo perché imposte da una parte all’altra ma anche in quanto particolarmente gravose per il contraente/sottoscrittore per i limiti e gli obblighi che contengono a vantaggio del predisponente, con conseguente squilibrio tra le parti.
 
Avv. Gian Carlo Soave.

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