“Scusa, posso chiederti un parere...”- Oggi parliamo di: cedibilita' del credito al risarcimento del danno patrimoniale. Puo' essere esclusa? - Avv. Annalisa Righini - Il Broker.it

“Scusa, posso chiederti un parere…”- Oggi parliamo di: cedibilita' del credito al risarcimento del danno patrimoniale. Puo' essere esclusa? – Avv. Annalisa Righini

Il presente contributo, che ha generato il quesito di cui al titolo, prende spunto dal seguente caso: il sig. Rossi viene raggiunto da un decreto ingiuntivo, emesso per il mancato pagamento di interventi di riparazione eseguiti sul veicolo di sua proprietà e notificato da parte della carrozzeria a cui aveva ceduto il proprio credito al risarcimento del danno patrimoniale, derivante da un atto vandalico, regolarmente denunziato alla propria Compagnia assicurativa. La carrozzeria, infatti, riferiva che la scrittura privata di cessione del credito doveva ritenersi priva di efficacia, poiché tale facoltà era espressamente preclusa dalla polizza sottoscritta dal sig. Rossi. 
Al fine di fornire risposta alla domanda posta, è doverosa una premessa per delineare l’inquadramento sistematico e normativo della vicenda.
Secondo la disposizione contenuta nell’art. 1260 del Codice Civile “ [1] Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. [2] Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.”
Rinveniamo, innanzitutto in questa norma, la disciplina della cessione dei crediti, locuzione con cui ci si riferisce sia alla fattispecie negoziale (onerosa o gratuita) traslativa del diritto di credito, sia alla vicenda modificativa del lato attivo del rapporto obbligatorio, in altri termini la successione a titolo particolare nella posizione creditoria. In tal modo si opera la sostituzione tra vecchio e nuovo creditore, senza che sia necessario il consenso del debitore ceduto che, infatti, non dovrà partecipare alla cessione, non essendo necessaria la sua preventiva sottoscrizione a convalida dell’atto. La stessa dovrà in ogni caso essergli notificata (o essere da questi accettata) per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito in buona fede dal debitore ceduto al cedente, in luogo del cessionario.
I soggetti coinvolti sono tre: il cedente, il cessionario ed il debitore ceduto (nel caso di specie cedente è il Sig. Rossi, cessionario la Carrozzeria, debitore ceduto l’Impresa di Assicurazioni).
Dalla norma in commento – applicazione del noto principio dell’autonomia negoziale per cui le parti possono disporre liberamente dei diritti disponibili – si ricava la regola per cui i crediti sono liberamente trasferibili, salvo alcune specifiche limitazioni, ovvero i crediti di carattere strettamente personale e i crediti incedibili ex lege (ad esempio i crediti per assegni familiari o i crediti aventi ad oggetto le prestazioni alimentari nascenti dalla legge). I divieti legali di cessione, avendo natura eccezionale, non possono essere applicati a casi diversi da quelli espressamente previsti e, pertanto, se le parti di un rapporto obbligatorio – che non rientri già nelle limitazioni legali – vogliano escludere la cedibilità dovranno convenzionalmente pattuirla, ricadendo così nella disciplina di cui al secondo comma della norma citata. Inoltre, essendo retta tale figura dal principio consensualistico, il contratto si perfeziona per effetto della manifestazione del solo consenso, atteso che il trasferimento del credito si verificherà nel momento in cui questo venga ad esistenza (in tal senso si è pronunciata ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità: ex multis Cass. Civ., sez. I, 28/07/2010 n. 17669 e Cass. Civ. Sez. III, 10/01/2012 n. 52).
 
Nell’ipotesi di divieto convenzionale di cessione del credito, il vincolo convenuto può essere opposto, sia dal debitore ceduto che dal cedente, al cessionario che ne era a conoscenza (intesa in termini di effettiva conoscenza e non mera conoscibilità, così si è espressa Cass. Civ. Sez. III, 20/01/2015 n. 825) al tempo della cessione, con conseguente inefficacia dell’acquisto da parte del cessionario stesso; in ogni caso, l’onere di dimostrare l’incedibilità e la conoscenza della stessa è a carico di chi ha interesse ad avvalersi del divieto pattuito. Se si esclude, invece, l’opponibilità del divieto, la cessione avrà effetto nei confronti del debitore ceduto con l’esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 1264 c.c..
 
La stessa incedibilità convenzionale è poi derogabile dallo stesso debitore mediante una dichiarazione di volontà, attraverso la quale rimuovendo il vincolo di intrasferibilità si consente alla cessione di produrre tutti i suoi effetti propri. Laddove la dichiarazione non venisse resa dal debitore ceduto, ma nel caso in cui il cessionario fosse a conoscenza del vincolo, il negozio non produrrà i suoi effetti nei confronti del debitore, ma sarà efficace tra le parti.
Quindi, il cessionario non potrà eseguire la notifica ex art. 1264 c.c., mentre il cedente dovrà farsi carico dell’obbligo di non pregiudicare le ragioni del cessionario, adoperandosi per riscuotere il credito ceduto e a corrispondere quanto eventualmente ricevuto.
 
Particolare attenzione merita il patto di incedibilità inserito nelle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, come avviene per lo più nelle CGA (condizioni generali di assicurazione).
In questo caso, infatti, data la natura vessatoria di tale condizione, la stessa per poter spiegare pienamente la sua efficacia ed essere eventualmente opposta al cedente da parte del debitore ceduto – che venisse chiamato a rispondere direttamente al cessionario – dovrà essere appositamente accettata, mediante il sistema della doppia sottoscrizione.
Inaffti, diversamente, in caso di mancata specifica approvazione, si determina la nullità assoluta della stessa clausola contrattuale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio da chiunque vi abbia interesse.
 
Questo perchè l’ordinamento sanziona con la misura più grave, appunto la nullità assoluta, la predisposizione di clausole – qualificate come vessatorie ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. N. 206/2005 – tali da comportare un netto ed evidente squilibrio nel sinallagma contrattuale a favore di una delle due parti, quando sulle stesse non vi è l’assoluta certezza che siano state comprese ed accettate dalla controparte.
Comprensione ed accettazione che si desume solo in presenza della doppia sottoscrizione.
 
In conclusione, la “morale di questa favola”, può così sintetizzarsi:
1) non avendo carattere strettamente personale, né essendovi uno specifico divieto normativo al riguardo, il credito al risarcimento del danno ha natura e carattere cedibile (espressione del principio della libera trasferibilità del credito);
2) la regola della cedibilità può essere derogata anche (oltre ai casi previsti tassativamente per legge) convenzionalmente;
3) in caso di deroga convenzionale, unilateralmente stabilita (c.d. clausola vessatoria), affinchè il vincolo possa dirsi valido ed efficace, è necessaria l’apposita e specifica sottoscrizione, diversamente tale clausola sarà affetta da nullità assoluta e quindi andrà considerata come non apposta;
4) il vincolo di incedibilità è altresì superabile con espressa dichiarazione del debitore ceduto;
5) il divieto convenzionale di cessione del credito non può essere opposto al cessionario se quest’ultimo non ne era a conoscenza al tempo della cessione.
Avv. Annalisa Righini

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