Avv. Patricia Russo - Question Time - Risarcimento danni a familiari e conviventi in caso di sinistro stradale mortale. - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Question Time – Risarcimento danni a familiari e conviventi in caso di sinistro stradale mortale.

Patricia Russo


Domanda: Risarcimento danni a familiari e conviventi in caso di sinistro stradale mortale.
 
Risposta: Quando da un sinistro stradale deriva la morte del soggetto coinvolto, i prossimi congiunti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita – danno tanatologico – del familiare.
Si precisa che i prossimi congiunti sono il coniuge, il convivente, i genitori, i figli ed i fratelli anche unilaterali del defunto.
Negli anni il dibattito giurisprudenziale relativo alla risarcibilità di tale tipologia di danno è stato molto vivace.
La Cassazione ha stabilito che “Il “danno” in senso giuridico consiste nella perdita derivante dalla lesione d’una situazione giuridica soggettiva (diritto od interesse che sia) “presa in considerazione dall’ordinamento” (sentenza n. 500/1999). Situazione giuridica “presa in considerazione” dall’ordinamento è quella alla quale una o più norme apprestino una qualsiasi forma di tutela. Se dunque una situazione o rapporto di fatto non è tutelato in alcun modo dall’ordinamento, la lesione di esso non costituisce un danno risarcibile. Questa è la ragione per la quale questa Corte ha negato, ad esempio, la risarcibilità del danno da lesione della “felicità” (sentenza n. 26972/2008) o da perdita del “tempo libero” (sentenza n. 21725/2012)”.
In taluni casi è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno tanatologico anche al nipote per la perdita del nonno e/o dello zio.
La giurisprudenza ha riconosciuto, altresì, il diritto al risarcimento del nascituro per la subita lesione del suo diritto a godere della figura genitoriale.
Avuto riguardo a quanto sopra, si segnala una pronuncia della Corte di Cassazione – sentenza n. 8037/2016- con la quale gli Ermellini hanno dovuto statuire in ordine alla risarcibilità del danno tanatologico per la perdita del figlio della convivente.
Nella fattispecie i giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto che la convivenza more uxorio facesse sorgere, in capo al convivente, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la perdita del de cuius.
La Suprema Corte ha, invece, precisato che non esiste alcun automatismo nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in oggetto e che, pertanto, bisogna valutare la sussistenza dell’eventuale vincolo affettivo tra le parti.
Più precisamente “Una famiglia di fatto, ovviamente, non sussiste sol perchè delle persone convivano. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l’assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure”.
 
Ed ancora “La sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell’uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione”.
Ne consegue che il convivente more uxorio della madre di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale occorso per responsabilità altrui, non ha diritto al risarcimento del danno poiché non sussiste – nel caso di specie – neppure una famiglia di fatto, ovverosia quella situazione giuridica soggettiva “presa in considerazione dall’ordinamento”, in presenza della quale sarebbe riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Avv. Patricia Russo

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