Il ruolo del broker nelle polizze in pegno - Il Broker.it

Il ruolo del broker nelle polizze in pegno

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Qui di seguito un estratto.
Nel campo assicurativo, finanziario e di gestione del patrimonio, le esigenze degli investitori sono ampie e particolareggiate. E gli ostacoli che si trovano a fronteggiare sono molteplici e spesso di non immediata percezione. Un esempio è ciò che deriva dall’articolo 48, comma 1 bis del Regolamento Ivass numero cinque, il quale prevede che «gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente (…) la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva». Predisposizione nata per contrastare una prassi che, in passato, faceva sì che i risparmiatori intenzionati a stipulare un mutuo, fossero vincolati alla sottoscrizione di una polizza a protezione del prestito, situazione che vedeva la stessa banca in qualità di intermediario e vincolatario. Tale intervento legislativo si è tradotto in una sostanziale impossibilità di dare in pegno, ai fini dell’ottenimento di un finanziamento, le polizze intermediate dai soggetti destinatari della norma, qualora, in capo ai medesimi, si realizzi tale contemporaneità di ruoli. Sostanziale impossibilità e non divieto, dato la norma non vieta di porre in pegno le polizze, ma vieta che l´intermediario bancario ad esse connesso assuma, allo stesso tempo, la qualifica di intermediario e vincolatario del prodotto, al fine di rifuggire il pericolo di conflitto di interesse.
FONTE: Milano Finanza

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