PIERO STANCAMPIANO: Conseguenze del mancato allaccio della cintura di sicurezza - Il Broker.it

PIERO STANCAMPIANO: Conseguenze del mancato allaccio della cintura di sicurezza

Diamo il benvenuto al nuovo autore Piero Stancampiano che sarà con noi ogni mese con un pezzo dedicato al mondo della RCauto.

Le conseguenze del mancato allaccio delle cinture di sicurezza sono molto importanti ed essenzialmente riconducibili alle seguenti:

1) imputazione penale del conducente per omicidio stradale e lesioni colpose;

2) concorso di colpa del danneggiato per non aver adottato le misure di sicurezza atte a prevenire e ridurre il danno;

3) rivalsa dell’assicuratore per comportamento in violazione dell’art 172 del CDS che viene contestata all’assicurato

Com’è facilmente comprensibile si tratta di situazioni abbastanza delicate e che rilevano essenzialmente quando si verifica un incidente stradale.

Nel primo caso si sconfina addirittura nel reato, essendo prevista l’imputazione penale davanti al giudice del conducente che dovrà rispondere del reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose.

Questa conseguenza deriva dal fatto che il conducente è obbligato a far allacciare la cintura di sicurezza ai passeggeri, obbligo che discende dall’art 172 del codice della strada e che è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto responsabile il guidatore di un veicolo che ha causato la morte del passeggero che è stato catapultato fuori dall’abitacolo per non aver allacciato la cintura di sicurezza.

Per quanto concerne invece la seconda fattispecie possiamo citare la sentenza della Corte di Cassazione n. 21991 del 03 09 2019 che ha ridotto del 30% l’indennizzo spettante ad un terzo trasportato vittima di un incidente stradale a bordo di un veicolo per non aver adottato i presidi di sicurezza atti a ridurre il danno. La stessa sentenza ha stabilito che il conducente può essere oggetto di responsabilità penale come meglio chiarito nel capoverso precedente.

Veniamo infine al punto 3 che descrive le conseguenze assicurative del mancato allaccio della cintura di sicurezza, le quali si sostanziano principalmente nell’esercizio del diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del contraente assicurato. Com’è noto l’esercizio del diritto di rivalsa comporta la richiesta da parte dell’assicuratore di restituzione delle somme pagate ai terzi quando venga accertata la violazione di un obbligo contrattuale o di legge, fatto salvo il diritto del terzo danneggiato al ristoro dei danni subiti.

Come si può facilmente dedurre dalle considerazioni che precedono, questi approfondimenti costituiscono pane per i denti del broker assicurativo che voglia scendere in pista per tutelare la posizione dell’assicurato, il quale ignaro di simili situazioni si lascia prendere la mano dalla tentazione di stipulare una polizza a basso costo e di conseguenza ad alto rischio di causare danni seri al proprio patrimonio.

 

Piero Stancampiano

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