Le Frodi in Assicurazioni - Marco Contini - Ramo CVT o ARD: un aiuto al mercato assicurativo dalla Cassazione Civile - Il Broker.it

Le Frodi in Assicurazioni – Marco Contini – Ramo CVT o ARD: un aiuto al mercato assicurativo dalla Cassazione Civile

Uno dei rami su cui si annidano molti tentativi di speculazione è quello del CVT o Corpi Veicoli Terrestri.
Il furto di una vettura o di una moto avviene con tempi e frequenze molto rapidi in Italia e a seconda dei modelli assicurati le mani della criminalità sulle vetture per rimpolpare un mercato locato o nei paesi africani o nei paesi ex unione sovietica , sono sempre più frequenti.
E in certe regioni italiane tale frequenza di furti è sempre molto alta tanto che , essendo un ramo non obbligatorio molte Compagnie decidono in base al modello di vettura o alla località di copertura di non assicurare visto l’alto rischio , soprattutto di frode il parco circolante, sia auto che moto.
In questo ramo le frodi sono molto elevate anche perche’ dimostrare , dopo la sottrazione del mezzo che avvenga per furto o per rapina, la fraudolenza del gesto è molto complicato per le imprese che , in tempi molto rapidi anche per motivi di tipo commerciale devono tendere a risarcire il sinistro oppure a trovare elementi di prova tali da individuare nel gesto la speculazione o la frode dell’assicurato o del locatore del bene, specie per le vetture in leasing.
Raccogliere prove in tal senso è molto complicato specie per i tempi di gestione del sinistro e oggi non è più possibile per le imprese attendere la chiusura della inchiesta come elemento di definizione del danno perche’ Ivass ha imposto ormai da anni la non utilizzabilità della chiusa inchiesta giudiziaria come elemento ostativo al pagamento se non vi sono altri elementi di diniego del danno o di reiezione dello stesso.
Fino ad oggi uno degli altri elementi di anomalia per individuare una frode o un tentativo di frode su queste tipologie di sinistro era la mancata consegna di tutte le chiavi del mezzo . Vi sono molti casi in cui l’assicurato non fornisce entrambe le chiavi o ne fornisce una diversa da quella effettivamente rilasciata al momento della vendita.
Negare il risarcimento contestando tale mancanza o invio parziale delle chiavi era un tentativo di difesa pressoché inutile poiché’ era accettata , dal giudice civile, in caso di causa intentate dalle imprese contro tali sinistri, la denuncia di smarrimento postuma della chiave mancante.
Le compagnie cosi a fronte di una denuncia , ora per allora, di smarrimento della seconda chiave dovevano pagare.
Dal 15 Luglio 2016 invece, quindi recentissimamente, la Terza Sezione della Cassazione Civile ha emesso la sentenza nr. 14422/16 del 15 Luglio 2016 che nel caso specifico ha dato ragione ad una compagnia assicurativa, negando il risarcimento di furto totale, visto che la denuncia dello smarrimento della seconda chiave non fu fatto contestualmente alla data dello smarrimento ma quando l’auto fu rubata.
Nel caso poi esista sul contratto, come recita la sentenza molto innovativa ed importante sul caso , la chiamata ad un numero verde utilizzabile per denunciare la perdita della chiave e questo numero non venga chiamato si perde sempre il diritto al risarcimento.
Con questa sentenza la giustizia civile da un vantaggio notevole alle compagnie che potranno , citandola nei giudizi, far valere la decisione di una Cassazione che viene incontro ad una azione che gli speculatori hanno utilizzato molto a loro vantaggio fino ad oggi.
Ovviamente chi stipula un contratto dovrà, se non vuole vedersi negato il risarcimento ed è effettivamente in buona fede, leggersi bene le clausole del contratto per evitare rischi di mancato risarcimento.
Marco Contini

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