Eccoci anche questa settimana con la rubrica del nostro Avvocato Soave. Ricordiamo a tutti i lettori che il 15 dicembre uscirà il libro Vademecum, il primo libro scritto dall’Avvocato Soave insieme al Dott. Mirko Odepemko. Il libro è strutturato tanto da permettere ai lettori di avere un importante strumento di lavoro per rispondere alle comuni ed importanti domande che vengono poste dai Clienti. Per prenotare, senza impegno, il libro medesimo basta inviare email a vademecumsoave@gmail.com. Il libro cartaceo – di circa 180 pagine – costerà 29,00 euro e il libro in formato ebook costerà 24,00 euro. Domanda: Gentile Avvocato come opera la prescrizione nell’ambito delle assicurazioni della responsabilità civile?
Risposta: In generale possiamo dire che il termine di prescrizione del diritto dell’assicurato decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento di rischio. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nelle assicurazioni di responsabilità civile, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso la relativa azione (art. 2952, 3° comma c.c.)
Nel rapporto di assicurazione per la responsabilità civile il danneggiato è considerato terzo rispetto all’assicurato ed assicuratore, ed è comunque estraneo al contratto di assicurazione.
Il danneggiato non ha alcun diritto verso l’assicuratore né ha azione diretta nei suoi confronti” (con l’esclusione di alcuni casi di risarcimento del danno da circolazione stradale).
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questi proposta sospende la prescrizione fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile.
Il termine di prescrizione riprenderà il suo corso con il passaggio in giudicato della sentenza che liquida il danno.
La sospensione rappresenta un periodo di tempo, quindi, in cui non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema (sent. n. 4548/2014 del 26 febbraio 2014) ha evidenziato la deroga che viene apportata all’art. 2935 c.c. dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma c.c.
Con indirizzo ormai consolidato la Suprema Corte ha affermato, “…la sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato…”
Dal contratto nasce esclusivamente il diritto dell’assicurato verso l’assicuratore di ottenere da quest’ultimo di essere liberato dall’obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato e di essere rilevato dall’azione da questi intentata contro di lui.
Infatti, “l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale soltanto quando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell’assicurato e da questo momento l’assicurato deve dare comunicazione all’assicuratore ai sensi e per gli effetti del terzo, nonché del quarto comma dell’art. 2952 codice civile”.(Cass. 25897/2013).
Alla prossima settimana. Avv. Gian Carlo Soave
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