L'Avvocato Soave risponde: polizze vita e pignoramento - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: polizze vita e pignoramento

giurisprudenzaEccoci anche questa settimana con un doppio intervento dell’Avvocato Soave che risponde alle domande dei nostri lettori.

DomandaEgregio Avvocato, ho letto il suo intervento sulle polizze vita e mi chiedevo se corrisponde al vero che questi contratti non possono essere pignorati in caso di fallimento?

Risposta: L’art. 1923, 1° comma c.c., stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Il divieto riguarda sia la somma assicurata, sia quella proveniente dal riscatto e perdura finchè le somme si trovano presso l’assicuratore, poiché dopo il pagamento il denaro percepito dall’avente diritto si confonde nel suo patrimonio e ne segue le sorti.

E’ bene chiarire che i versamenti in polizze vita sono impignorabili e non sequestrabili solo se c’è una chiara finalità previdenziale e non quella di eludere indebitamente i creditori.

E’ fatta salva, ai sensi del secondo comma dell’art. 1923 c.c., infatti, la possibilità per i creditori del contraente di agire in revocatoria, qualora ne ricorrano i presupposti.

L”impignorabilità, inoltre, riguarda esclusivamente la disciplina civile e non la responsabilità penale, dove esiste invece, la possibilità di sequestro preventivo della polizza.
La tutela della polizza vita vale anche a fronte di un fallimento del contraente.
L’art. 46, comma 5, della legge fallimentare  prevede infatti che non sono compresi nel fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
In caso di dichiarazione di fallimento del contraente non consegue lo scioglimento del contratto e il curatore non può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, primo comma n. 5.

Anche in questo caso l’aggredibilità riguarda le somme detenute dall’assicuratore mentre quelle ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell’assicurato o di chi risulti legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confluire nel fallimento.

Buona settimana – Avv. Gian Carlo Soave
 
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