Abbiamo il piacere di ricevere e pubblicare la risposta ad un quesito di un lettore del nostro Avv. Gian Carlo Soave. Come avrete potuto notato abbiamo saltato una settimana alla rubrica perchè l’Avvocato e il Dott. Mirko Odepemko si stanno impegnando moltissimo nella stesura del libro “Vademecum” il quale sarà disponibile non più il 15 dicembre, ma il 15 febbraio 2015 perchè il libro sarà colmo di importanti domande e risposte e contenuti fondamentali per gli intermediari professionisti. Per la prenotazione del libro medesimo basta mandare email a vademecumsoave@gmail.com. Per indice basta cliccare qui: –> Anteprima Indice
Adesso domanda e risposta.
Domanda: Gentile Avvocato quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del premio assicurativo?
Risposta: Il principale obbligo dell’assicurato consiste nel pagamento del premio. Il premio è strettamente legato al rischio, nel senso che esso è regolato non in base alla gravità del danno temuto ma alla probabilità della verificazione del rischio assicurato.
Il premio può essere rateizzato, nel senso che in caso di risoluzione anticipata del contratto esso sarà sempre dovuto l’intero. Obbligato al pagamento è il contraente che solitamente coincide con l’assicurato.
Nel caso di assicurazione stipulata in nome altrui l’obbligato è il rappresento, mentre in caso di assicurazione stipulata per contro altrui, obbligato al pagamento è il contraente. Il mancato pagamento del premio ha effetti sull’efficacia del contratto e la fattispecie è regolamentata dall’art. 1901 codice civile.
L’assicurazione è sospesa se non è pagato il premio unico o la prima rata (art. 1901 , 1° comma c.c.), mentre se non è pagata la seconda rata, il contratto produce i suoi effetti per i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento del premio. Decorso l’ulteriore termine il contratto resta sospeso sino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.
Se, al contrario il contraente versa il premio successivamente al 15° giorno il contratto viene riattivato dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, ma i sinistri che si sono verificati durante la fase di sospensione non sono indennizzabili.
Il contratto invece si risolve di diritto se l’assicuratore non agisce per il recupero del premio entro sei mesi dalla scadenza di pagamento. Pertanto se l’assicurato non paga i premi successivi o le rate successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa e la sospensione è opponibile al danneggiato per effetto dell’art. 127 codice delle assicurazione che rende opponibile al danneggiato la sospensione dei pagamenti in corso di rapporto.
Se invece l’assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso, si produce la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicché l’assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato.
Segnalo per completezza una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.5944/2014) in cui, a conferma di quanto sopra riferito, ha statuito “…nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1091 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore di un pagamento tardivo che non costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto…”
In conclusione si può affermare che con il rimedio della sospensione il legislatore ha voluto evitare che il contratto perda efficacia in seguito al mancato pagamento del premio da parte del contraente, nel rispetto del principio generale della conservazione del contratto.
Le citate disposizioni si applicano anche per le assicurazioni infortuni o malattia, mentre per le assicurazioni sulla vita la disciplina è quella prevista dall’art. 1924 c.c “ Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurativa”.
A presto leggerci – Avv. Gian Carlo Soave
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