Eccoci anche questa settimana con l’intervento del nostro Avv. Gian Carlo Soave.
Domanda: Buongiorno Avvocato, il mio assicuratore mi ha proposto di aggiungere alla polizza rca la clausola di franchigia. Cosa s’intende, esattamente?
Risposta: La clausola di franchigia è una condizione contrattuale in base alla quale una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo resta a carico del contraente, il quale dovrà quindi restituirla alla compagnia, usufruendo per questo di un premio inferiore.
Al fine di rendere più agevole il recupero della franchigia da parte dell’impresa, può essere prevista la clausola di franchigia a recupero garantito, in base alla quale l’assicuratore può legittimamente proporre al contraente, in abbinamento al contratto r.c. auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce il recupero della parte di risarcimento – franchigia – a carico del proprio assicurato, quando viene liquidato un sinistro alla controparte.
Quanto sopra costituisce un’eccezione a quanto stabilito dall’art. 170 cod. ass. ove è previsto che le imprese di assicurazione non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria alla conclusione di altri contratti assicurativi, bancari o finanziari.
Il cosiddetto divieto di abbinamento in base al quale la stipula del contratto r.c auto non può essere in nessun caso subordinata alla conclusione di ulteriori contratti siano essi assicurativi e/o bancari – finanziari, si inserisce nel più ampio quadro di norme attraverso il quale il legislatore mira a calmierare i costi delle assicurazioni di responsabilità attraverso norme che incidono direttamente sulla trasparenza e a ridurre la la frode assicurativa.
Si richiede pertanto che la copertura obbligatoria sia venduta indipendentemente da altri servizi o garanzia di danno al veicolo e alla persona, evitando così che la copertura di altri servizi vadano al traino della copertura obbligatoria.
La norma si presenta anche come un presidio alla liberalità negoziale posto che l’obbligatorietà per la rca non deve tradursi in un obbligo ad acquistare altri prodotti e servizi.
Il rigore del divieto di abbinamento prevede due eccezioni: la prima, appunto, la clausola di franchigia a recupero garantito di cui accennato; la seconda l’opzione di abbinamento.
La prima deroga al divieto di abbinamento è prevista dal secondo comma dell’art. 170 cod. ass.
Il legislatore in questo caso ha previsto che l’impresa possa premunirsi contro il mancato o oneroso recupero della franchigia.
La clausola di recupero della franchigia non deve determinare spese aggiuntive ed il premio applicato per la garanzia di rca deve essere inferiore a quello che si sarebbe praticato in assenza di franchigia con recupero garantito.
La seconda eccezione è più ampia e riguarda l’abbinamento della copertura rca a prodotti bancari e finanziari.
Il legislatore prevedendo l’abbinamento ha riconosciuto che l’offerta congiunta possa in definitiva tradursi in un risparmio economico per il contraente, purchè la proposta di contratto composito non sia l’unica prevista dall’impresa.
In tal modo viene recuperata la liberalità di scelta del contraente che potrebbe agire in virtù di convenienza economica.
In conclusione il divieto della stipulazione abbinata di contratti rca colpisce l’ipotesi in cui l’assicuratore rifiuti di stipulare la polizza rca se l’assicurato non accetta di stipulare contestualmente un altro contratto.
Buona settimana
Avv. Gian Carlo Soave
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