Responsabilità per colpa
La Cassazione, con sentenza n. 13464/2020, ha stabilito che è colpevole del reato di lesioni la padrona del cane che non adotta tutte le misure necessarie per impedire che il proprio animale esca dal cancello e, andando per strada, morda un passante e il suo cane.
Ai fini della responsabilità per lesioni, non è necessario essere proprietari dell’animale ma è sufficiente averne la detenzione. In tal caso si può pretendere dal soggetto che ha in custodia un animale, l’obbligo di governarlo adeguatamente e adottare tutte le misure necessarie per evitare che lo stesso rechi danno a terzi.
Nella fattispecie, una donna, aprendo il cancello della propria abitazione senza adottare le opportune cautele, non aveva impedito al proprio cane di taglia grossa di uscire, di andare in strada e di aggredire un passante e il suo cane.
Il Giudice di Pace dichiara la donna responsabile del reato di lesioni colpose cagionate dal proprio animale al passante e al di lui cane.
Ella ricorre in Cassazione, denunciando vizio di violazione di legge e di motivazione per l’assenza dell’elemento psicologico ai fini dell’integrazione del reato di lesioni colpose, lamentando che il giudicante non avrebbe approfondito il tema dell’elemento soggettivo e non avrebbe correttamente applicato i principi sull’omessa custodia di animali, oltre a non avere valutato la concreta pericolosità dell’animale.
Gli Ermellini rigettano il ricorso, ritenendo che sia stato giustamente ritenuto sussistente il nesso tra condotta dell’imputata ed evento addebitato, evidenziando la taglia del cane nonché che la padrona non abbia adottato le misure necessarie ad impedirne la fuga dal cortile.
L’art. 672 c.p. punisce l’omessa custodia e il malgoverno degli animali, anche se la fattispecie è stata depenalizzata. L’obbligo di custodia nei confronti di un animale sorge in forza della semplice detenzione, a prescindere dal fatto di esserne proprietari e dal fatto che l’animale sia registrato all’anagrafe o munito di microchip. Anche il detentore dell’animale deve adottare tutte le necessarie cautele per evitare che l’animale arrechi danni a terzi, anche all’interno dell’abitazione.
Secondo la Cassazione la concreta pericolosità dell’animale non interessa solo quelli feroci, ma anche quelli domestici o di compagnia.
Pertanto, si devono adottare tutte le cautele anche nei confronti di animali mansueti per evitare eventuali reazioni pericolose degli stessi, prevedibili in base alla comune esperienza.
Nel caso in esame la circostanza che il cane si trovasse in un luogo recintato e privato, non esonera la donna da colpa, in quanto la responsabilità per colpa può venir meno solo se il luogo in cui è custodito impedisce all’animale di sottrarsi al controllo di chi lo sta sorvegliando, saltare il cancello e raggiungere la via pubblica.
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