La Cassazione, con sentenza n. 34742/2020, in relazione ad un giudizio di responsabilità medica, ha stabilito che la perizia non costituisce una prova decisiva ma è un mezzo di prova “neutro”, la cui ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è soggetta alla disponibilità delle parti.
A riguardo, si rammenta che l’art. 606 comma 1 lett. d) c.p.c., nell’elencare i casi di ricorso in cassazione, quando menziona la mancata assunzione di una prova decisiva, si riferisce alle prove a discarico con carattere di decisività.
Nei giudizi di responsabilità medica, la perizia non è indispensabile e la mancata ammissione di un accertamento peritale non è causa di illegittimità della sentenza.
Nella fattispecie era stata riconosciuta la colpevolezza del medico imputato di lesioni personali colpose sulla base di accertamenti dei consulenti tecnici del pubblico ministero e della parte civile, oltre che da ulteriori elementi indicati in sentenza.
Secondo gli Ermellini, il ragionamento del giudice del merito è “congruo e non manifestamente illogico” e rispettoso dei principi in materia di accertamento sul nesso causale.
Se la decisione si fonda su generalizzazioni scientifiche e valutazioni induttive che tengono conto delle caratteristiche del caso in esame, la mancata assunzione di una perizia non rappresenta una motivazione idonea a rimettere in discussione l’accertata responsabilità medica
Avv. Gian Carlo Soave.
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