La Cassazione, con sentenza n. 4864/2021, ha stabilito quali prove devono fornire il medico e la struttura sanitaria, per non incorrere in responsabilità, a seguito di un’infezione di un paziente insorta in ospedale.
Spesso accade che, a causa dei germi di tipo ospedaliero, si verifichino nei pazienti danni molto gravi con conseguente richiesta di risarcimento danni nei confronti di medici e strutture sanitarie.
La prova liberatoria in capo ai sanitari consiste nella dimostrazione di avere adottato tutte le cautele imposte dalla normativa vigente e dalle leges artis per scongiurare l’insorgenza di patologie infettive a carattere batterico e che interessano la salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e la profilassi della strumentazione chirurgica adoperata.
Secondo gli Ermellini “la prova dell’adozione e dell’adeguato rispetto dei necessari standard di igiene e prevenzione non può, ragionevolmente, incombere sul paziente danneggiato con esclusione della casa di cura che lo ha dimesso“.
Occorre, altresì, dimostrare che il personale medico ha provveduto alla necessaria e doverosa terapia profilattica prima e dopo l’intervento chirurgico.
0 Comments
Leave A Comment