Eccoci anche questa settimana con la risposta ad un vostro quesito da parte del nostro Avv. Gian Carlo Soave.
Domanda: Buongiorno Avvocato devo stipulare una polizza danni per la mia attività. Tra le diverse clausole, una stabilisce che la liquidazione del danno è rimessa a periti nominati dalla società e dall’assicurato. Esattamente cosa significa e quali sono i miei doveri in caso di danno?
Risposta: Nella maggior parte dei contratti di assicurazione è contenuta una clausola come quella indicata dal nostro lettore che prevede la perizia contrattuale.
Si tratta di un vero e proprio accordo in cui le parti demandano ad un terzo l’incarico di compiere una perizia tecnica volta ad accertare l’ammontare dell’indennizzo con un procedimento da svolgersi senza formalità e con una decisione che le parti si impegnano ad accettare.
La perizia contrattuale produce due effetti fondamentali:
– vincola le parti in ordine all’accertamento tecnico;
– evita che sull’elemento oggetto di perizia intervenga il potere cognitivo della giurisdizione.
In questa ipotesi vi è, infatti, la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale.
Le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto.
E’ sottratto, quindi, all’autorità il potere di decidere in ordine al diritto oggetto di giudizio senza prima aver atteso l’esito peritale.
Se, al contrario, le parti agiscono comunque in giudizio e si è già esaurita la procedura peritale, il giudice non potrà far altro che prendere atto dell’esistenza dell’atto negoziale. L’accertamento tecnico, infatti, è il prodotto di un’attività svolta sul piano dell’autonomia privata e finalizzata a realizzare un nuovo assetto d’interessi di tipo negoziale.
Le parti conferiscono ai periti l’incarico di dare un responso che esse stesse considerano vincolante, dunque si realizza una fattispecie negoziale che il giudice deve recepire.
Tale limitazione alla tutela giurisdizionale tuttavia, cessa quando l’espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno definitivamente l’oggetto dell’accertamento peritale da espletare.
Sul punto segnalo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 1 aprile 2014, n. 7531) che ha confermato i principi sopra esposti.
L’impossibilità di espletare la perizia contrattuale di accertamento del danno legittima l’assicurato ad adire direttamente l’autorità giudiziaria e ciò al fine di consentire la necessaria tutela dei suoi diritti.
Rilevo infine che la prescrizione, quando le parti hanno previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, decorre dal momento della conclusione di tale procedura.
Infatti, in caso di affidamento ai periti della determinazione del danno, la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile sino all’esito delle operazioni peritali, e, quindi, solo al termine delle stesse decorrono i termini di cui all’art. 2952 c.c.”.
Vi auguriamo una splendida settimana.
Avv. Gian Carlo Soave
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