La Cassazione, con ordinanza n. 21991/2019, ha stabilito una riduzione del risarcimento del danno al terzo trasportato sbalzato fuori dal veicolo, a seguito di un urto, in quanto privo delle cinture di sicurezza.
Nel caso in esame, i genitori di un ragazzo, che aveva subito lesioni personali a seguito di un sinistro stradale per essere stato sbalzato fuori dal finestrino della vettura sulla quale era trasportato, avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti dal figlio.
Parte convenuta in giudizio chiedeva una riduzione del risarcimento in quanto il passeggero non indossava le cinture di sicurezza.
In primo grado veniva riconosciuto il risarcimento del danno in favore del minore, oltre al danno patrimoniale e a una parte delle spese di lite.
La Compagnia convenuta ricorreva in appello contestando il quantum risarcitorio, evidenziando che il soggetto leso, non indossando le cinture, si fosse reso responsabile dei danni riportati nella misura del 50%. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e riduceva la somma.
I genitori del minore ricorrono in Cassazione, lamentando che la Compagnia assicurativa non aveva fornito la prova che il ragazzo non indossasse le cinture e neppure il nesso tra ferite riportate e mancato uso dei sistemi di protezione.
Gli Ermellini rigettano il ricorso, accogliendo la ricostruzione effettuata dalla Corte d’Appello, per avere ben precisato le ragioni che hanno portato a ritenere una responsabilità pari al 30% del trasportato, sostenendo quanto segue:
“a) l’art 172 C.D.S. impone l’utilizzo delle cinture di sicurezza non operando alcun distinguo tra la seduta posteriore e anteriore del veicolo;
b) l’allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto l’impiego di siffatto dispositivo cautelare consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l’impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall’abitacolo (come avvenuta nel caso di specie);
c) pertanto, l’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c, comma 1, c.c (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall’art. 2056 c.c.), e legittima la riduzione del risarcimento del danno;
d) il conducente dell’autovettura non è destinatario della norma, che impone al trasportato di indossare la cintura di sicurezza, in considerazione della circostanza per cui all’epoca dei fatti, il (…) aveva raggiunto la maggiore età; in ogni caso, sebbene vi sia l’obbligo del conducente di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza, esula dalla normale diligenza, anche perché trattasi di una condotta di non semplice realizzazione, il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi nel sedile anteriore.”
Ne consegue che le cinture vanno indossate anche da chi si siede nella parte posteriore del veicolo: in difetto, in caso di lesioni a causa di un sinistro, il trasportato è corresponsabile.
Avv. Gian Carlo Soave.
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