L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”

La Cassazione, con ordinanza n. 17689/2020, ha affermato che, se la condotta imperita dei medici è solo uno dei possibili fattori scatenanti, i sanitari non rispondono dell’intero danno

Quando il medico svolge in maniera imperita la propria attività professionale, deve risarcire i danni derivanti da tale imperizia.

Secondo gli Ermellini va escluso il nesso causale tra singola attività professionale e complessiva finale patologia che residua al paziente derivata da fattori predisponenti.

Non può, pertanto, affermarsi la sussistenza di un collegamento causale tra la condotta dei sanitari e i danni permanenti rispetto ai quali il trattamento imperito del medico si è posto solo come uno dei possibili fattori scatenanti.

Va evidenziato che il nesso causale non va escluso in assoluto ma “limitatamente allo stato patologico complessivamente residuato, per essere riconosciuto almeno per l’inabilità temporanea causata dall’erogazione di terapie inutili o inadeguate“.

Nel caso di specie era stata oggetto di contestazione una terapia riabilitativa protratta e imperita: il giudice non ha riconosciuto i danni permanenti diversi e ulteriori rispetto alla patologia durante tale terapia.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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