L’avv. Soave risponde: “Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2659/2020, in tema di limitazione di responsabilità del medico ai casi di dolo o colpa grave, ha affermato che essa ricorre solo se si devono risolvere problemi tecnici particolarmente complessi, che “trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica“.

Secondo la giurisprudenza, detta limitazione ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi nelle quali rilevino problemi tecnici di particolare difficoltà.

Inoltre, la limitazione di responsabilità riguarda esclusivamente l’imperizia e non l’imprudenza e la negligenza.

Ne consegue che il medico, il quale durante un intervento o nel somministrare una terapia sanitaria provochi un danno per omissione di diligenza, risponde anche per colpa lieve.

Gli errori diagnostici, la valutazione errata di indagini strumentali e la gestione non corretta dei tempi di un’emergenza medico chirurgica, sono ipotesi di imprudenza e negligenza per le quali non opera la limitazione di responsabilità.

La pronuncia in oggetto rileva anche per aver precisato che il medico ha il dovere di scegliere metodi terapeutici di salvaguardia della salute del paziente, impiegando quelli idonei a evitare che si verifichino situazioni pericolose.

Se il sanitario privilegia il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determina, “la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta“.

Avv. Gian Carlo Soave.

 

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