L’Avv. Soave risponde: Responsabilità medica
Con sentenza n. 34629/2021, la Cassazione afferma che, al fine di stabilire la responsabilità medica di un sanitario, si devono considerare le linee guida per valutare la condotta tenuta e quella che il professionista avrebbe dovuto tenere.
Nel caso in esame, due medici venivano imputati per omicidio colposo per aver eseguito, durante un intervento chirurgico, manovre incongrue e inutili dal punto di vista scientifico.
Essi ricorrono in Cassazione sostenendo che la Corte di Appello non ha considerato le conclusioni del consulente di parte, il quale aveva ritenuto corretta la manovra dagli stessi eseguita, e contestando l’avvenuta violazione delle linee guida, ritenendole assenti nel caso di specie. Lamentano, inoltre, l’inadeguatezza della motivazione della sentenza in relazione al nesso tra condotta ed evento.
Gli Ermellini dichiarano il reato estinto per prescrizione e rilevano che il giudice di merito deve verificare se il caso è regolato da linee guida o da buone pratiche e precisare la natura e la causa della colpa, oltre ad individuare la norma applicabile se il fatto non è stato commesso sotto la vigenza dell’art. 590 sexies c.p.
La sentenza impugnata non ha rispettato il principio del favor rei; ha ritenuto vi fosse colpa grave dei medici, riferendosi genericamente al mancato rispetto delle linee guida e ad una divergenza tra condotta tenuta e dovuta. Inoltre, non ha valutato il nesso di causa, né ha indicato le linee guida o le buone pratiche cliniche che i medici avrebbero dovuto rispettare, né in quale misura si siano discostati dalle stesse.
Conseguentemente, appare corretto il motivo di impugnazione con il quale i due medici hanno lamentato l’omesso confronto tra le tesi relative alla causalità materiale dell’evento dalle quali il giudicante avrebbe potuto trarre le informazioni ai fini di un’adeguata argomentazione probatoria del caso in esame.
Avv. Gian Carlo Soave
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