Con sentenza n. 15108/2021, la Cassazione ha negato il risarcimento del danno al paziente che, a seguito dell’intervento di altri medici, non è riuscito a ricostruire il nesso di causalità tra la prestazione del primo medico e i disturbi accusati.
L’intervento di quest’ultimo ha però impedito di ricostruire il nesso causale tra prestazione ricevuta e danni lamentati, impedendo qualsiasi risarcimento.
Il paziente, con ricorso in Cassazione, ha lamentato la violazione delle regole in materia di riparto dell’onere probatorio.
Se non vi è nesso causale tra prestazione del medico e disturbi del paziente, appare inutile che il giudice che deve pronunciarsi sulla colpa medica esamini i profili soggettivi della eventuale responsabilità del sanitario.
Il medico, infatti, non può rispondere di danni non riconducibili con certezza alla sua prestazione.
Il ricorso non ha, pertanto, trovato accoglimento e il paziente non è stato risarcito.
Avv. Gian Carlo Soave.
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