Eccoci anche questa settimana con il quesito posto al nostro Avv. Gian Carlo Soave.
Domanda: Buongiorno Avvocato quando l’assicuratore rischia la mala gestio?
Risposta: La problematica è quella della responsabilità dell’assicuratore nei confronti sia dell’assicurato che del terzo danneggiato nella gestione della lite.
La norma di riferimento è l’art. 1917 cod. civ. che al primo comma prevede: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.”
La mala gestio si manifesta, quindi, quando l’assicuratore della responsabilità civile assume una condotta processuale ed extraprocessuale dilatoria, inattiva, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi.
La responsabilità dell’assicuratore risiede conseguentemente nella violazione del principio di buona fede ed è configurabile quando l’assicuratore pur non negando l’operatività della garanzia, assume una condotta processuale non adeguata alle difese svolte dal proprio assicurato.
L’assicuratore, infatti, una volta posto a conoscenza del “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” deve attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza.
L’inosservanza dell’obbligo di diligenza, comporta la responsabilità dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, anche oltre il limite del massimale di assicurazione.
– la responsabilità da c.d. mala gestio impropria, che riguarda il rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato e trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall’assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato, comportante l’obbligo per l’assicuratore di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale. Ipotesi che si verifica nell’ambito dell’assicurazione RC auto, dove l’assicuratore risponde direttamente nei confronti del danneggiato, con l’obbligazione accessoria, degli interessi e della rivalutazione sul massimale eventualmente insufficiente, in quanto debito pecuniario di valuta;
– la responsabilita’ da c.d. mala gestio propria, relativa al rapporto tra assicuratore e assicurato/danneggiante, che si configura in ragione del rifiuto senza giustificato motivo o del colposo ritardo nel soddisfacimento del credito del danneggiato da parte dell’assicuratore con riferimento al momento in cui l’assicuratore e’ stato posto in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed ha tuttavia omesso, in violazione dell’obbligo di correttezza o buona fede nell’adempimento del contratto di assicurazione, di mettere il massimale – o la relativa parte sufficiente a risarcire il danno – a disposizione del danneggiato, ovvero di concludere favorevoli accordi transattivi, con conseguente obbligo per l’assicuratore di tenere indenne l’assicurato, anche in misura eccedente il massimale, dell’importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni e quanto e’ invece costretto a versare in conseguenza del ritardato adempimento
Vi auguro una serena settimana
Avv. Gian Carlo Soave
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