L'Avv. Soave risponde: "Omicidio Stradale" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Omicidio Stradale”

Si segnala il recente comunicato in data 20 febbraio u.s. della Corte Costituzionale recante importanti novità in tema di omicidio stradale.

Innanzitutto, si evidenzia il superamento del vaglio costituzionale circa l’inasprimento delle pene previste dalla Legge n. 41/2016 sull’omicidio stradale.

Più precisamente, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo il divieto per il giudice di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato, con conseguente riduzione della pena fino alla metà, rispetto alle aggravanti speciali previste per il reato di omicidio e lesioni stradali, tra le quali vanno annoverate la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

L’art 590 quater c.p., che disciplina il computo delle circostanze, non subirà, dunque, alcuna variazione rispetto all’attuale formulazione: “Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”

Non supera, invece, il giudizio di legittimità costituzionale l’art. 222 C.D.S. nella parte (comma 2 e 3 ter) in cui prevede larevoca automatica della patente di guida in “tutti” i casi di omicidio e lesioni stradali.

Il comma 2 dell’art. 222 recita: “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida”.

Il comma 3 ter recita: “Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis c.p., l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.”

La revoca automatica deve, infatti, essere applicata solo nei casi di condanna per omicidio o lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza o dall’alterazione causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Ad eccezione di tali ipotesi, il giudice deve valutare se applicare la sanzione amministrativa che prevede la sospensione della patente.

Avv. Gian Carlo Soave.

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