Riportiamo la risposta del nostro Avv. Gian Carlo Soave su un tema molto importante.
Domanda: Buongiorno avv. to ma per esplicitare lo sconto cosa si intende? Basta inserire la % di sconto applicata o l’importo deve essere indicato in valore nominale €?
Risposta: L’art. 183 cod. ass. prevede che “nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati[…]
Le imprese e gli intermediari sono tenuti quindi, nell’offerta ed esecuzione dei contratti, a rispettare non solo tutto quanto loro dettagliatamente prescritto da leggi e regolamenti, ma anche tutto quanto diligenza, correttezza e trasparenza impongono.
Per “trasparenza” s’intende sostanzialmente, “chiarezza” e con essa si indica quel complesso di comportamenti e di presidi organizzativi che consente un appropriato trasferimento di dati e informazioni a contraenti e assicurati.
Dunque trasparenza è completezza dell’informativa.
Il contraente, infatti, deve essere adeguatamente informato poichè trattenere informazioni può risultare fuorviante per contraenti e assicurati e impedire loro di prestare un consenso consapevole.
Con riferimento al quesito specifico del nostro lettore, le imprese devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, indicando in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata e soprattutto dando risalto se e quali possano essere le conseguenze del beneficio dello sconto.
Quindi, in conclusione, come a più riprese precisato dall’Ivass, l’indicazione della percentuale può essere ritenuta soddisfacente se l’ammontare della riduzione del premio è indicato in modo esplicito e misurabile.
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