Domanda: Buongiorno Avvocato vorrei porle una questione: in caso di incidente stradale il conducente dell’auto che ai controlli risulti con i livelli alcolemici oltre la soglia ha sempre torto? Mi spiego: una sera dopo una cena in ristorante rientrando a casa, sono stato tamponato da un’auto che immettendosi da una rampa di accesso non ha rispettato il segnale di stop. Preciso subito che nessuno ha riportato danni fisici. E’ intervenuta la polizia stradale che ha fatto tutti i rilievi, compresi quelli per l’alcol. Io sono risultato con un tasso pari a 0.7 e per questo motivo sono stato sanzionato. La stradale ha rilevato che l’urto è avvenuto per non essere stata rispettata la precedenza da parte dell’altro veicolo. Ho inoltrato richiesta di risarcimento alla mia compagnia. La richiesta mi è stata respinta per guida in stato di ebbrezza. E’ tutto regolare? Ho torto solo per aver bevuto un bicchiere di vino durante una cena al ristorante nonostante una guida da parte mia corretta nei limiti di velocità? La ringrazio.
Risposta: Caro lettore in questo spazio a mia disposizione mi limiterò ad evidenziare alcuni principi generali sulle problematiche sottese alla guida in stato di ebbrezza, senza, peraltro entrare nel merito della sua vicenda personale poiché i dati a mia disposizione non sono sufficienti per esprimere un valido parere motivato.
Dopo questa doverosa premessa andiamo ad esaminare il dato normativo in materia. La guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce reato previsto e disciplinato dall’art. 186 Codice della Strada. Il reato si configura quanto il conducente guida in stato di ebbrezza per aver assunto sostanze alcoliche.
E’ escluso, quindi, il caso del conducente in stato di ebbrezza che sia in un’area di sosta con il veicolo fermo e qui venga sottoposto a controllo. Il conducente potrà essere sanzionato solo se emergeranno elementi che attestino che egli abbia guidato sino in tale luogo in stato di ebbrezza.
Per ebbrezza s’intende uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze alcoliche, che genera una percezione alterata, quale un rallentamento delle facoltà intellettive e psico-reattive.
Il trattamento sanzionatorio varia a seconda del tasso alcolemico rilevato. Sul punto invito ad un’attenta lettura dell’art.186 c.d.s. Questo molto sinteticamente il dato normativo. Ma che rilevanza assume lo stato di ebbrezza del conducente nel caso di incidente stradale? Chiariamo subito che in caso di sinistro che vede coinvolta una vettura condotta da un soggetto in stato di ebbrezza, non si configura per ciò solo la responsabilità dell’automobilista ebbro.
La Corte di Cassazione ha affermato che un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della responsabilità del conducente nella causazione dell’evento e può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente medesimo. (Cass., 14 marzo 2013, n. 6548).
Lo stato di ebbrezza, posto alla base della norma sanzionatoria e incriminatrice dello stato di ebbrezza, non legittima “il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell’indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività”
(Cass. n. 6548 del 2013).
E’ necessario quindi contestualizzare la condotta tenuta dal conducente, poiché se questi è in grado di percepire il pericolo e attuare repentinamente una manovra volta ad evitare la collisione, è evidente che le condizioni pisco-fisiche determinate dall’ubriachezza non influiscono causalmente sulla determinazione dell’incidente.
Condurre, quindi, un veicolo con un tasso di alcolemia superiore al limite può determinare solo una presunzione ma non determina necessariamente la responsabilità di chi è alla guida in quelle condizioni.
Segnalo sul punto una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 22238 del 20 ottobre 2014) che ha escluso ogni responsabilità del conducente benché fosse stato accertato che si era messo alla guida mentre era in stato di ebrezza, in quanto tale condizione soggettiva non aveva contribuito al verificarsi del sinistro.
La Corte di Cassazione, ha rilevato che la presunzione iuris tantum della responsabilità nella causazione dell’evento dannoso del guidatore con un tasso di alcolemia superiore a quello consentito dalla legge può essere superata provando in concreto che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza.
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