Con sentenza n. 14288/2022, la Cassazione ha affermato che il legittimo impedimento dell’avvocato deve essere comunicato subito al Giudice: se è noto da mesi non ci si può ridurre il giorno prima adducendo anche problemi di spostamento causa Covid.
Nel caso in esame, un avvocato ricorreva in Cassazione lamentando la mancata concessione del rinvio di udienza richiesto per legittimo impedimento dettato da contestuale impegno professionale, udienza a cui non potevano partecipare sostituti anche tenendo conto delle difficoltà di spostamento legate alla situazione pandemica in corso.
Secondo gli Ermellini il ricorso è infondato in quanto il legale, a conoscenza da mesi del contestuale impegno professionale, non può comunicarlo solo all’ultimo, specie se le ragioni per cui non poteva nominare un sostituto per uno dei due impegni non sono adeguate.
La Suprema Corte rammenta che si ha legittimo impedimento che comporta impossibilità a comparire, ex art. 420 ter comma 5 c.p.c. se il difensore: “a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio”.
Nella fattispecie l’avvocato ha comunicato il contestuale impegno professionale il 2 novembre 2020 pur essendone a conoscenza dal 13 maggio 2020, né è emerso dalla comunicazione una giustificazione adeguata sull’impossibilità di nominare sostituto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Avv. Gian Carlo Soave.
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